Con la sentenza n. 02953/2026 depositata in data odierna, la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto integralmente il ricorso promosso da Federazione Nazionale Pro Natura Aps e LEAL Lega Antivivisezionista ETS, con il supporto esterno di CABS, GREEN IMPACT ed AGR odv, annullando il Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21 maggio 2026 recante il “Calendario Venatorio 2026-2027” della Regione Siciliana.
Il TAR ha riconosciuto la fondatezza del motivo principale di gravame: l’illegittimità dell’adozione del Calendario Venatorio in assenza di un Piano Faunistico-Venatorio Regionale aggiornato. L’ultimo strumento di pianificazione risaliva infatti al quinquennio 2013-2018 e, a fronte dell’obbligo di revisione quinquennale stabilito dalla normativa regionale (L.R. 33/1997), la Regione non aveva mai proceduto a una legittima rivalutazione o conferma aggiornata.
Come evidenziato dai giudici amministrativi, alla luce della legislazione regionale vigente e del principio di precauzione sancito dall’ordinamento eurounitario, l’annullamento giurisdizionale del decreto comporta l’impossibilità immediata di esercitare l’attività venatoria sull’intero territorio siciliano per la corrente stagione. L’Assessorato regionale all’Agricoltura e le parti controinteressate sono stati altresì condannati al pagamento delle spese di lite. A margine della pubblicazione della sentenza, i legali difensori delle associazioni ambientaliste ed animaliste ricorrenti — Avv. Luca D’Agostino, Avv. Aurora Rosaria Loprete e Avv. Mariachiara Giovinazzo — hanno espresso profonda soddisfazione per la decisione emessa dal Tribunale:
“La sentenza del TAR Sicilia ripristina con forza la legalità e la preminenza della tutela ambientale e della biodiversità rispetto all’attività venatoria, in perfetta aderenza ai principi dell’articolo 9 della nostra Costituzione.
I Giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che non si può prescindere da una seria e aggiornata pianificazione faunistica scientifica. Pretendere di regolamentare la caccia sulla base di un piano faunistico fermo al 2013, obsoleto da oltre un decennio, costituiva un grave vizio di istruttoria e una lesione del principio di precauzione. L’effetto di questo annullamento, come esplicitato nella decisione, è lo stop immediato all’attività venatoria in Sicilia per la stagione in corso. È una vittoria fondamentale per la protezione della fauna selvatica e della natura nel territorio siciliano, che auspichiamo induca finalmente le istituzioni regionali ad adempiere ai propri doveri di programmazione e tutela prima di consentire qualunque prelievo sul territorio.”

