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Caltanissetta, residenti di via Amedeo “costretti” dall’Amministrazione a transitare dalla villa per andare a casa: vicenda kafkiana che potrebbe approdare in tribunale

Redazione

Caltanissetta, residenti di via Amedeo “costretti” dall’Amministrazione a transitare dalla villa per andare a casa: vicenda kafkiana che potrebbe approdare in tribunale

Lun, 20/01/2020 - 12:20

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CALTANISSETTA – Sembra destinata ad approdare nelle aule giudiziarie la kafkiana vicenda che coinvolge i residenti di un tratto di viale Amedeo a Caltanissetta, che per accedere nelle loro abitazioni devono transitare dall’omonima villa comunale che rimane sempre aperta per loro. Questo perchè dalle ore 7 di lunedì 13 gennaio è entrato in vigore  il divieto di transito sia per i pedoni che per le automobili nella stretta stradina (numeri civici dal 168 al 174) che costeggia la villa comunale e che conduce al circolo del tennis. L’accesso pedonale all’edificio dei numeri civici 176, 178 e 180, nonché al Tennis Club, è pertanto esclusivamente garantito dall’interno della villa Amedeo.

Il divieto è stato stabilito da un’ordinanza dirigenziale emanata a seguito di un’articolata istruttoria da parte di più uffici, con l’intervento di tecnici e anche dei vigili del fuoco che hanno accertato il rischio crollo di una palazzina. I controlli effettuati “non permettono di escludere la possibilità di cedimenti strutturali dell’edificio”, valutazione condivisa anche dai vigili del fuoco che hanno effettuato recentemente un sopralluogo. Si tratta di un palazzo di 6 piani che già dal 2011 manifestava segni di usura. Erano stati collocati dei sensori che hanno mostrato movimenti anomali e seri problemi di staticità che con il passare degli anni si sono aggravati. Nel frattempo i residenti hanno lasciato le abitazioni. I proprietari più volte sono stati chiamati a provvedere con urgenza all’eliminazione dello stato di pericolo. L’ultima volta il 18 dicembre scorso con un’ordinanza del sindaco, Roberto Gambino, che intimava loro di provvedere alla messa in sicurezza o in alternativa all’abbattimento dell’immobile entro 30 giorni. Trascorso questo termine il Comune si sostituirà effettuando i lavori a proprie spese salvo poi rivalersi su di essi.

I residenti si sono affidati ai legali che hanno inviato una istanza urgente (che riportiamo integralmente di seguito) di annullamento in autotutela dell’ordinanza summenzionata; trascorsi i termini di legge i residenti ricorerranno “alle opportune azioni giudiziarie”.

Oggetto: Istanza urgente per annullamento in autotutela dell’ordinanza dirigenziale  n.ro 2 adottata il 9 gennaio 2020 in seno alla Direzione Polizia Municipale, avente quale oggetto: “ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NEL VIALE AMEDEO, NELL’INTERO TRATTO DI STRADA PROSPICIENTE L’EDIFICIO SITO AI CIVICI 168/174”.

In nome e nell’interesse del DOTT. FABIO MASSIMO INDORATO, nato a Caltanissetta il 10 marzo 1970, residente in Caltanissetta, Via Napoleone Colajanni, n. 16, codice fiscale NDR FMS 70C10 B429Z, il quale, non in proprio ma nella qualità di Amministratore del CONDOMINIO “PALAZZO CALOGERO – GIAMMUSSO”, sito in Caltanissetta, nel Viale Amedeo, n.ri 176/178/180, codice fiscale 92063240854, nonché dell’AVV. GIANLUCA NICOSIA, nato a Caltanissetta il 23 aprile 1977, residente in Caltanissetta, Via Niscemi, codice fiscale NCS GLC 77D23 B429P, non in proprio ma nella qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Sportiva “TENNIS CLUB CALTANISSETTA”, con sede in Caltanissetta, Viale Amedeo, codice fiscale 01492910854,  i quali mi hanno conferito incarico e che pure sottoscrivono la presente per adesione, espongo quanto segue.

Il “Palazzo Calogero – Giammusso” è adiacente all’edificio condominiale sito nel Viale Amedeo, n.ri 168/170/172/174, identificato in catasto al foglio di mappa 124, particella 56.

Detto fabbricato si presenta in totale stato di abbandono e assenza di manutenzione e le mura portanti contengono delle gravi lesioni strutturali, tali da comprometterne la stabilità. L’immobile è situato nel Viale Amedeo nel tratto – già identificato come strada vicinale extra moenia – che costeggia la Villa Amedeo e conduce all’impianto sportivo realizzato nella parte inferiore del giardino pubblico e gestito dall’Associazione Sportiva “TENNIS CLUB CALTANISSETTA”: tratto interessato dal traffico veicolare e pedonale.L’eventuale crollo potrebbe comportare gravissime conseguenze: tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione veicolare.

Lo stato di degrado è imputabile ai proprietari dell’immobile, i quali – ricevuta la dichiarazione di inagibilità – sono stati intimati a sgomberarlo già nel febbraio dell’anno 2013. Da allora nessun atto di manutenzione straordinaria o di consolidamento è stato compiuto e non si comprende il perché nessun intervento d’ufficio ed a spese degli interessati sia stato adottato, nonostante l’evidente necessità di tutelare interessi pubblici, quali quello alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Con l’Ordinanza Dirigenziale in oggetto – intervenuta dopo ben nove anni dal primo provvedimento, con cui si era ingiunto ai proprietari dell’immobile che minaccia il crollo di provvedere con urgenza all’eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità – è stato disposto: “Con decorrenza immediata: il divieto di transito veicolare e pedonale nel Viale Amedeo, nell’intero tratto di strada prospiciente l’edificio sito ai civici 168/174. L’accesso pedonale all’edificio di Viale Amedeo civici 176, 178 e 180, nonché al Tennis Club, sarà esclusivamente garantito dall’interno della Villa Amedeo, i cui cancelli saranno lasciati aperti tutto il giorno”.

E’ palese l’irragionevolezza del provvedimento dirigenziale de quo, giacché eccessivamente penalizzante sia per gli occupanti (molti dei quali disabili) degli appartamenti compresi nel Condominio “Palazzo Calogero – Giammusso”, sia per i soci del “TENNIS CLUB CALTANISSETTA”, il sacrificio del cui interesse all’accesso alle proprie abitazioni ed all’impianto sportivo mediante autoveicolo e con il meno gravoso percorso pedonale non è giustificato dalla esigenza di tutela della pubblica incolumità, posta alla base del provvedimento di cui si chiede l’annullamento.

“In materia di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, è consolidato nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento, secondo il quale tali atti sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza” (Cfr. ex plurimis TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14299; Consiglio di Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825; Cons. Stato, V, 3 febbraio 2009, n. 596; TAR Puglia Bari, III, 13 maggio 2010, n. 1869; TAR Campania Napoli, I, 17 dicembre 2009, n. 8874).

Nella specie la scelta adottata dall’Amministrazione Comunale non è conforme a detti criteri, poiché non ha correttamente bilanciato i contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.  Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, infatti, che l’interesse, a tutela del quale è stato previsto il divieto di circolazione in questione è quello di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di chi transita nel tratto di strada prospiciente l’edificio oggetto di cedimenti strutturali.

 Orbene, con riferimento alla posizione dei detentori di unità abitative comprese nell’edificio condominiale sito nel Viale Amedeo, n.ri 176/178/180, alcuni dei quali portatori di handicap  e dei soci ed utenti del Tennis Club Villa Amedeo tale interesse dovrebbe essere tutelato con soluzioni alternative alla totale chiusura veicolare e pedonale del tratto di strada prospiciente il fabbricato contrassegnato coi civili n.ri 168/174. In luogo della semplice istituzione di un divieto di transito, dovrebbero, piuttosto, essere compiuti interventi urgenti di consolidamento provvisionale (puntellamento) e di realizzazione di un bypass stradale idoneo al traffico veicolare, prodromici alla demolizione in danno deliberata ormai da mesi ma, tutt’oggi, non eseguita.

Già con Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 74 del 9 maggio 2019, infatti, “visti gli esiti dei monitoraggi effettuati con cadenza quindicinale e verificato che si manifestano cedimenti e spostamenti nell’ambito delle facciate dell’immobile” si era reputato indispensabile procedere alla demolizione dell’edificio ed era stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo per i lavori di demolizione “al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

Il sottoscritto procuratore, con e-mail pec del 18 settembre 2019 ha denunciato al Prefetto di Caltanissetta ai sensi degli artt. 41, comma III, DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 54, commi IV e XI, D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l’inerzia dell’Amministrazione Comunale – chiedendo l’intervento con provvedimento contigibile, adottando con somma urgenza e spese addebitate ai proprietari, le misure provvisorie ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità e quelle definitive di demolizione dell’edificio sito in Caltanissetta, nel viale Amedeo, n. 168/170/172/174, censito in catasto fabbricati al foglio di mappa 124, particella 56. Ne è seguita la nota di riscontro n.ro 0096645 prot. inviata con e-mail pec del 24 settembre 2019, con cui l’Amministrazione Comunale si è giustificata con non specificate “difficoltà operative ed economiche per l’esecuzione dell’intervento”.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare irragionevole la preclusione, disposta peraltro sine die del transito pedonale e veicolare al tratto di strada prospiciente l’edificio dei civici n.ri 168/174 e che, soprattutto per i disabili, comporta una eccessiva compressione della libertà di circolazione.

Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n.ro 2/2020, con riferimento al profilo considerato, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base del riferimento dalla stessa fatto alla possibilità di accesso attraverso la Villa comunale, due dei cui cancelli dovrebbero restare aperti tutto il giorno. L’accesso sia all’edificio di civile abitazione sia al circolo sportivo sarebbe, infatti, reso estremamente difficile a disabili, per l’assenza di scivoli o corrimano lungo le scale di accesso/uscita dal giardino. Alla luce delle statuizioni di cui all’ordinanza n.ro 2/2020 sarebbe, inoltre, precluso l’accesso anche pedonale agli occupanti degli appartamenti aventi accesso dal civico n.ro 176, così come precluso sarebbe l’accesso veicolare a mezzi di soccorso, ad automezzi delle forze dell’ordine, a veicoli dell’impresa appaltatrice dei servizi di nettezza urbana.

Per tutto quanto esposto gli odierni istanti, con ministero del sottoscritto procuratore

CHIEDONO che la S.V. provveda all’immediato annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo in oggetto adottato in violazione di legge e che in copia si offre in produzione in allegato.

Corre obbligo informarVi, altresì, che in difetto di un positivo riscontro nel termine di giorni sette (7) dalla comunicazione della presente istanza, i miei assistiti si vedranno costretti ad intraprendere tutte le opportune azioni giudiziarie a tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, con notevole aggravio a Vostro carico di tutte le maturande spese e competenze processuali.

Dott. Fabio Massimo Indorato, Avv. Gianluca Nicosia, Avv. Germano Perna (12 gennaio) 2020

                                                                      

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