Salute

San Cataldo. Per la partita Sancataldese – Nocerina divieto di somministrazione di alcolici.

Redazione 1

San Cataldo. Per la partita Sancataldese – Nocerina divieto di somministrazione di alcolici.

Ven, 16/11/2018 - 23:33

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SAN CATALDO. In vista della gara di domenica 18 novembre alle ore 14,30 tra Sancataldese Calcio e Nocerina valevole per il Campionato Nazionale serie D “ girone I,” in programma presso lo stadio Comunale “ V. Mazzola “ di San Cataldo, il sindaco Giampiero Modaffari ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici, presso gli esercizi pubblici e/o esercizi commerciali insistenti nel raggio di 500 metri dallo stadio comunale. Il primo cittadino ha disposto ciò per motivi di ordine e sicurezza pubblica per come già proposto dal Questore di Caltanissetta. Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, il sindaco ha imposto ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all’esterno dello stadio “ V. Mazzola “, nel raggio di 500 metri, nonché al gestore del punto di ristoro sito all’interno dello stadio, durante lo svolgimento della partita di calcio tra “Sancataldese Calcio–Nocerina“ per tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa (dalle ore 12,30 alle ore 17,30) il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici. E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

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