Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, dott. Giuseppe Tango, con due recenti sentenze ha confermato il diritto di un dirigente e di un funzionario della Regione Siciliana a percepire gli incentivi per le funzioni tecniche svolte nell’ambito di rilevanti lavori pubblici.
L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana aveva proposto opposizione contro i decreti ingiuntivi che intimavano il pagamento di spettanze professionali in favore dell’Ing. M. M. e dell’Arch. G. L. C. per un importo complessivo di circa cinquecentomila euro. Tali somme erano dovute a titolo di incentivi per l’attività prestata rispettivamente come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e come supporto al RUP per il progetto “Gela (Cl)-PO-FESR 2014-2020-A.P.Q. Trasporto marittimo”.
L’Amministrazione Regionale contestava il diritto al compenso sostenendo che l’incarico non fosse stato completato, in quanto mancava la validazione finale del progetto da porre a base d’appalto. Inoltre, l’Assessorato eccepiva il superamento del tetto massimo annuo del 50% del trattamento economico lordo previsto dalla normativa per tali incentivi.
I tecnici, difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, si costituivano in giudizio evidenziando come la normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e Regolamento Regionale) non subordini la maturazione dell’incentivo alla validazione finale del progetto, essendo sufficiente l’approvazione in linea tecnica, regolarmente avvenuta con parere favorevole della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici nel 2019.
Il Giudice del Lavoro ha pienamente condiviso le tesi dei legali Rubino e Marino, rilevando che il quadro normativo prevede che l’incentivo sia commisurato alla percentuale di raggiungimento del risultato e l’unica causa di esclusione totale è l’imputabilità al tecnico del mancato finanziamento o approvazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto al limite del 50%: il Tribunale, condividendo le tesi degli Avv.ti Rubino e Marino, ha precisato che il tetto non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Infine per entrambi i professionisti, il Giudice ha chiarito, richiamando la recente prassi ministeriale, che per incarichi pluriennali (svolti in questo caso dal 2003 al 2018) il calcolo del limite annuo deve essere effettuato ripartendo il corrispettivo per i vari anni di durata della prestazione.
Le pronunce assumono una particolare importanza poiché chiariscono i criteri di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nella Pubblica Amministrazione siciliana.
Il Tribunale ha ribadito che, una volta espletate correttamente le funzioni tecniche e approvato il progetto, l’Amministrazione non può opporre pretesti burocratici per negare il compenso dovuto ai propri dipendenti.
Per effetto di tali decisioni, i decreti ingiuntivi sono stati convalidati, garantendo ai professionisti il pagamento integrale di quanto spettante per l’attività prestata in oltre quindici anni di lavoro.

