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San Cataldo. Entro il 15 giugno vanno presentate al Comune le istanze dai creditori per la liquidazione dei debiti.

Redazione 1

San Cataldo. Entro il 15 giugno vanno presentate al Comune le istanze dai creditori per la liquidazione dei debiti.

Gio, 30/05/2019 - 21:50

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SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha emanato un avviso ai creditori. La commissione sta amministrando la gestione dell’indebitamento pregresso, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente comunale che è stato dichiarato in dissesto finanziario. I commissari straordinari componenti della commissione, e cioè la dott.ssa Rosalia Eleonora Presti, il dott. Calogero Angelo Nicosia e il dott. Gioacchino Guarrera, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva hanno avviato la procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2017 mediante l’affissione all’Albo pretorio on-line, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito. Le istanze, come ha ricordato la stessa commissione, sono presentabili entro il prossimo 15 giugno. La presentazione può avvenire mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d’ufficio, o a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it, entro il termine perentorio del 15 giugno  2019. Nell’istanza in carta libera vanno inseriti: generalità o ragione sociale ed indirizzo; oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di San Cataldo per fatti o atti di            gestione verificatisi entro il 31/12/2017; importo complessivo del  credito; importo del credito distinto per capitale e accessori, se dovuti; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; eventuali cause di prelazione; eventuali atti interruttivi della prescrizione. Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di San Cataldo – Piazza Giovanni XXIII – 93017 San Cataldo (CL). Facsimile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di San Cataldo  all’indirizzo www.comune.san-cataldo.cl.it nonché disponibile all’Ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Giovanni XXIII , San Cataldo (CL), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Sono ammissibili alla liquidazione: i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31/12/2017; i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’ articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; i debiti derivanti da transazioni; i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto); gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l’ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto; i debiti per l’acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni: l’opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti; non sia più possibile la retrocessione dell’immobile occupato; l’ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura              congrua; l’ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali        o extragiudiziali intervenute tra l’ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in     giudicato o esecutive,  indennità stabilite da consulenti tecnici d’ufficio ed accettate dall’Ente espropriante e dai soggetti espropriati; i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell’Ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico dell’Ente conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici; i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all’Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un’attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell’Ente e se le parcelle riportino il visto di congruità, ove previsto dalla legge. Per le parcelle di altri professionisti l’ammissibilità è condizionata esclusivamente dal visto di congruità, ove previsto dalla legge. Sono esclusi dalla massa passiva: i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l’esercizio di funzioni o servizi di competenza dell’Ente per legge; i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili; i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l’Ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. E’ stato anche precisato dalla commissione che dalla data della dichiarazione di dissesto, 29 gennaio 2019 e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese; i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’Ente e le finalità di legge; dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

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