In Prima categoria il Giudice sportivo ha accolto il reclamo presentato dal Real Suttano avverso il risultato finale maturato nella gara del 13 dicembre scorso quando il Serradifalco aveva battuto il Real Suttano 4-1. Quella volta la società resuttanese aveva chiesto al giudice sportivo l’assegnazione della perdita della gara al Serradifalco “avendo quest’ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore D’Amico Rosario che non poteva prendervi parte in quanto espulso in occasione della gara immediatamente precedente Geraci/Serradifalco del 6 dicembre. A Geraci era accaduto che l’arbitro espelleva, per doppia ammonizione, i calciatori D’Amico Rosario e Satta Omar del Serradifalco e che gli stessi, per un materiale errore di digitazione, venivano inseriti come ammoniti sul C.U. n. 176 del 10/12/2015. In data 11 dicembre il Presidente della Società Serradifalco, Caramanna Salvatore, con propria mail, faceva notare quanto riportato sul suddetto C.U. ,”visto che i due calciatori secondo quello che c’è scritto sul referto consegnato al dirigente del Serradifalco dovrebbero essere squalificati”. A seguito di tale segnalazione, sul C.U. n. 179 dell’11/12/2015, veniva inserita una Errata Corrige con la quale veniva pubblicata la squalifica del calciatore Satta Omar e, erroneamente, quella del calciatore Cordaro Filippo anzichè dell’effettivamente espulso D’Amico Rosario. Da quanto sopra esposto, è del tutto evidente come la Società Serradifalco fosse assolutamente consapevole dell’avvenuta espulsione del proprio calciatore D’Amico Rosario e che questi, indipendentemente dalla pubblicazione del consequenziale provvedimento sul C.U., non poteva essere impiegato nella gara di cui al presente ricorso, stante la squalifica automatica per una gara prevista per i calciatori espulsi dal campo e ciò ai sensi dell’art. 19, comma 10, del C.G.S. che recita: “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.”;
Il calciatore D’Amico Rosario non aveva pertanto titolo a prendere parte alla gara in oggetto”. ;
Il Giudice sportivo ha accolto il ricorso del Real Suttano infliggendo al Serradifalco la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La nuova classifica dopo la decisione del Giudice sportivo che accoglie il ricorso posto in essere dal Real Suttano vede i resuttanesi terzi a quota 26, mentre il Serradifalco è a quota 23 con Gangi e Agira.
NUOVA CLASSIFICA
Geraci 32*
Branciforti 27
Real Suttano 26^
Barrese 24*
Gangi 23
Agira 23
Serradifalco 23
Città di Gangi 21
Città di Nicosia 21*
Spartacus 17
Enna 14*
Chiaramontana Mussomeli 12
Città di Castellana 11
Città di Petralia Soprana 10
*Una partita in meno
^Un punto di penalizzazione

