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Cassazione, ribalta Gip di Caltanissetta: con il Daspo sì alla partita dal balcone per due ultrà gelesi

Redazione

Cassazione, ribalta Gip di Caltanissetta: con il Daspo sì alla partita dal balcone per due ultrà gelesi

Gio, 04/10/2018 - 16:33

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Balconi e terrazzi adiacenti agli stadi sono esclusi dal Daspo e sono una zona ‘franca’ per i diffidati che non riescono a stare lontano dal campo di calcio quando gioca la loro squadra e si arrangiano alla meno peggio con ‘tribune’ e ‘curve’ casalinghe. Vittoria, infatti, in Cassazione per due ultrà siciliani del Gela che, dopo essere stati colpiti dal divieto di andare allo stadio, avevano aggirato l’ostacolo vedendo le partite da balconi e terrazzi di abitazioni vicine al campo sportivo da dove era possibile avere una visione ‘ravvicinata’.

Colti in flagrante per due domeniche consecutive nel febbraio 2018, avevano ricevuto l’aggravio del Daspo con la prescrizione di andare a firmare in commissariato al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dal Gela. Contro questo provvedimento convalidato lo scorso dieci marzo dal gip del Tribunale di Caltanissetta, i due ultrà, Angelo M. ed Emanuele M., hanno protestato in Cassazione sostenendo che la loro presenza in una casa privata in concomitanza con gli orari delle partite non violava il Daspo e non era stata provata “la concreta possibilità di contatti personali con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, in relazione alla conformazione dei luoghi ed agli orari (se accertati) di entrata ed uscita dall’abitazione privata (se in concomitanza con l’arrivo, ed il deflusso degli spettatori)”.

Gli ‘ermellini’ hanno dato ragione ai due ultrà a strisce biancocelesti, nonostante nella sua requisitoria il Sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Delia Cardia, avesse chiesto di rigettare il ricorso di Angelo ed Emanuele e di non dare una patente di fattibilità all’escamotage del balcone. In particolare i supremi giudici, sul caso dei diffidati del Gela finiti in terrazzo a fare il tifo, hanno affermato uno specifico principio di diritto. “In considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicino allo stadio”. Per questa ragione la Suprema Corte – con la sentenza 43575 depositata dalla Terza sezione penale – ha sospeso l’aggravio del Daspo in relazione all’obbligo della doppia firma, e ora il Tribunale di Caltanissetta dovrà rivedere la sua posizione ed essere più clemente sui diffidati in ‘tribuna’ sui balconi. (Foto di repertorio)

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