Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso in Appello del Comune di Caltanissetta contro l’Istituto di previdenza dei giornalisti. Anche in secondo grado l’Amministrazione condannata a pagare sanzioni e spese legali.
Amministrazione condannata per due volte, anche nell’appello “temerario”: vicenda pirandelliana che si snoda sul sottile filo del diritto e dell’ostinazione dell’Ente Pubblico gestito come cosa propria. Ripercorriamo l’altalena di una storia che prende il via nel 2015: motivo del contendere, i contributi previdenziali che il Comune di Caltanissetta ha versato per un dipendente comunale, il giornalista Pier Paolo Olivo, all’Inps anzichéall’Inpgi, come prevedeva la normativa.
Un lungo e tortuoso iter giudiziario che il Comune di Caltanissetta poteva evitare, se avesse accolto la richiestadall’Istituto dei giornalisti, ed invece l’ostinata volontà di incamminarsi verso le aule di tribunale, è costata all’Ente le sanzioni e le spese legali in entrambi i gradi. Il Comune ha dovuto anche liquidare le parcelle ai due avvocati che l’Amministrazione del capoluogo ha incaricato per la difesa in giudizio (nonostante il Comune avesse al suo interno un Ufficio legale e un avvocato di ruolo).
Un contenzioso che, come le ciliegie, uno …tira l’altro, infatti poi Olivo ha convenuto l’Amministrazione in un giudizio ancora in corso alla sezione Lavoro del Tribunale di Caltanissetta. Quest’ultima battaglia legale nata dalla pervicace convinzione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Ruvolo che si opponeva alla richiesta dell’Inpgi e disconosceva il lavoro svolto dal giornalista, giungendo ad accusarlo di avere “dichiarato falsamente” agli ispettori dell’Inpgi la reale mansione. L’attività di Olivo, accertata e documentata dagli ispettori, è anche relativa al 2014 e 2015, quando a capo dell’amministrazione vi era lo stesso sindaco Ruvolo promotore del ricorso, che usufruiva personalmente e quotidianamente dell’attività giornalistica del dipendente. Poi iniziata la battaglia legale, nell’aprile del 2016, il primo cittadino sposta Olivo dapprima nell’ufficio comunicazione e poi, definitivamente, all’ufficio protocollo della Polizia Municipale. Chiudendo così di fatto l’Ufficio Stampa del Comune di Caltanissetta.
Ma i paradossi della vicenda, per utilizzare un eufemismo, non finiscono qui. L’apice si raggiunge dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma. Quando, a seguito del rigetto del ricorso del Comune di Caltanissetta e della condanna delle spese processuali, l’Amministrazione nissena chiede formalmente al proprio avvocato: “al fine di valutare l’impugnazione avverso la sentenza n. 4559/2016, resa da Tribunale di Roma nella causa Comune di Caltanissetta contro INPGI, è necessario che la S.V., ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi legali, relazioni in ordine alla plausibilità, o meno, di un eventuale appello”.
L’avvocato difensore del Comune risponde testualmente: “In relazione alla Vostra in oggetto pervenuta il giorno 27.10 u.s.(2016), Vi comunico, ribadendo quanto già detto nella mia pecdel 12.5.2016 – forse l’Amministrazione sperava che il suo avvocato avesse cambiato idea – che, a mio avviso, non sussistono i presupposti per una valida impugnazione della sentenza n. 4559/2016 del Tribunale civile di Roma”.
Ma l’avvocato non si limita a sconsigliare all’Amministrazione di ricorrere in appello ma addirittura sottolinea: “Già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la posizione del Comune di Caltanissetta era difficilmente difendibile poiché, sia la normativa vigente che la giurisprudenza prevalente, non consentivano interpretazioni ed applicazioni normative favorevoli per ottenere la revoca dell’ingiunzione di pagamento. E conclude: L’introduzione dell’appello avverrebbe in un contesto legislativo e giurisprudenziale del tutto identico a quello che ha condotto all’emissione della sentenza del Tribunale, con la conseguenza che ne potrebbe ragionevolmente essere dichiarata l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c”.
Il legale con chiarezza “prevede” l’esito dell’Appello: sconfitta sicura per il Comune. L’Amministrazione, con fare cervellotico, prende atto del probabile esito ma, decide ugualmente di proseguire nel giudizio. Con una direttiva, non a firma del Dirigente agli Affari Legali, e neanche dell’Assessore dello stesso ramo (che sarebbe stata comunque una notevole forzatura essendo una figura politica) ma a firma dell’assessore alle Risorse Umane, Felice Dierna “invita il Dirigente a promuovere l’impugnazione delle sentenza di primo grado e individua, ad personam, un avvocato del Foro di Caltanissetta quale difensore a cui affidare l’incarico per il secondo grado di giudizio”.
A questo punto il Dirigente invitato dall’Assessore,diligentemente, non fa altro che predispone la direttiva direvoca del mandato all’avvocato di Roma incaricato per la causa di primo grado (che era stato individuato all’inizio di questa storia dall’Ufficio Legale tra i migliori preventivi pervenuti da professionisti del Foro capitolino, svolgendosi la causa a Roma) e propone alla Giunta, che poi successivamente approverà, di incaricare l’avvocato di Caltanissetta indicato ad personamdall’assessore Dierna.
Ma non finisco qui le ardite capriole amministrative e contorsioni mentali, essendo la causa di Appello sempre a Roma, lo stesso avvocato incaricato dal Comune per il primo grado (quello che ha sconsigliato chiaramente che non sussistono i presupposti per una valida impugnazione della sentenza) viene nominato dall’Amministrazione Ruvolodomiciliatario dell’avvocato di Caltanissetta. Il finale è già scritto; Amministrazione perdente in Appello e Pirandello che da lassù tacitamente ammira, per una storia che potrebbe tranquillamente prendere il titolo da una celebre commedia (in tre atti) del Nobel agrigentino, … “Ma non è una cosa seria”però, purtroppo è una cosa vera.

