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Il caso dei ’30 secondi’, il sindacalista condannato per gli abusi. Ribaltate sentenze di primo e secondo grado.

Redazione

Il caso dei ’30 secondi’, il sindacalista condannato per gli abusi. Ribaltate sentenze di primo e secondo grado.

Ven, 10/07/2026 - 18:50

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A più di otto anni di distanza dai fatti e dopo due assoluzioni, ma anche dopo un pronunciamento della Cassazione che aveva messo nero su bianco l’evoluzione della giurisprudenza sul consenso, è arrivata una sentenza “spartiacque e di civiltà giuridica”, la definisce l’avvocato della vittima. Un verdetto di condanna su un caso che in passato aveva suscitato forti polemiche, perché per due volte i giudici avevano scritto che quella donna, che aveva denunciato abusi sessuali, aveva avuto il tempo, almeno una manciata di secondi, per opporsi e non l’aveva fatto.

E’ passata oggi, invece, la linea della Procura generale milanese, diretta da Francesca Nanni e con il sostituto pg Angelo Renna. E l’ex sindacalista Raffaele Meola, 48 anni, che lavorava all’aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess, è stato condannato a un anno e due mesi nell’appello bis e anche a risarcire la 49enne con una provvisionale da 10mila euro.

La donna, nel marzo del 2018, si era rivolta a lui per una vertenza sindacale e durante quell’incontro in un ufficio, stando alle indagini, sarebbero avvenute le molestie e gli abusi. I giudici delle due sentenze di assoluzione – in primo grado il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) e poi la Corte d’Appello milanese – avevano scritto nelle motivazioni che la condotta del sindacalista, con “toccamenti repentini”, non aveva “vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale”, ossia “20-30 secondi”, che “le avrebbe consentito anche di potersi dileguare”.

Il pg Renna aveva fatto ricorso e nel febbraio del 2025 la Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio quell’ultima decisione che scagionava ancora una volta il 48enne. Il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ovvero “nella manifestazione del dissenso”, hanno chiarito gli ermellini, è “irrilevante” per la “configurazione della violenza sessuale”. E su questo aspetto “la giurisprudenza è netta”, perché la “sorpresa” di fronte all’abuso “può essere tale da superare” la “contraria volontà”, ponendo chi subisce nella “impossibilità di difendersi”.

Argomenti portati tutti in aula, davanti alla nuova Corte milanese (la seconda sezione penale presieduta da Enrico Manzi), nei loro interventi dal sostituto pg e dal legale di parte civile, l’avvocato Gionata Bonuccelli. Così stamani, dopo una breve camera di consiglio, è stata dichiarata per la prima volta la responsabilità penale dell’ormai ex sindacalista,dopo un inter giudiziario così lungo e travagliato. E che formalmente, comunque, non è chiuso perché, dopo il deposito delle motivazioni tra 90 giorni, la difesa potrà andare in Cassazione, anche se le possibilità di successo sembrano a questo punto ridotte al lumicino.

La vittima degli abusi, intanto, si è detta sollevata. “Spero sia la fine di una vicenda che in questi anni ha riempito tutta la mia vita. Ho pagato un prezzo molto alto”, ha raccontato, facendo riferimento pure “alla violenza nella violenza” di questi lunghi anni in cui non è stata creduta dalla giustizia. Ha dovuto lasciare il lavoro e ora fa la maestra di sostegno. In un’udienza nei mesi scorsi si era presentata per ribadire ancora una volta davanti ai giudici la sua versione. La sentenza della Cassazione, ha fatto presente il legale di parte civile Bonuccelli, “aveva individuato dei punti fermi sul consenso violato e sul gesto repentino nella violenza sessuale, anche se nella forma attenuata. Ora attendiamo le motivazioni – ha aggiunto – ma questa è una sentenza spartiacque su questi aspetti”. Poteva sembrare un caso di facile risoluzione, ha concluso l’avvocato della donna, “perché lei da sempre ha raccontato un fatto che è un reato, ma è servita comunque una battaglia giudiziaria così lunga e dolorosa per lei”.

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