Il Ministero dell’Interno, in vista dell’imminente avvio del procedimento per le elezioni politiche previste per il 25 SETTEMBRE 2022, ha reso noto con apposita circolare, che per le elezioni politiche trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti temporaneamente all’estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 4-bis, commi 1, 2, 5, 6.
Tale normativa prevede che gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni di cui sopra, possono far pervenire la propria opzione di voto per corrispondenza direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v..
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Altresì, ai fini della validità della domanda prodotta, è necessario che l’interessato dichiari espressamente di trovarsi all’estero da almeno tre mesi, durante il cui periodo ricade la data di svolgimento della consultazione.
L’opzione dovrà pervenire, infine,al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di optare per il voto per corrispondenza, gli elettori possono anche avvalersi del modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – allegato al presente comunicato, formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono tuttavia da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

