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San Cataldo. Emanata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi in periodo estivo.

Redazione 1

San Cataldo. Emanata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi in periodo estivo.

Mar, 04/06/2019 - 15:24

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SAN CATALDO. La commissione straordinaria che s’è insediata al Comune ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto le normative da osservare in tema di prevenzione degli incendi. In particolare, per il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre è previsto il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture ceralicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo. Vietate anche tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio; – accendere fuochi di ogni genere. accendere fuochi di ogni genere; –  usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; -far brillare mine o usare esplosivi; -usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti a riposo e/o abbandonati , ricadenti nel territorio comunale ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di natura pubblica e privata,  di procedere a propria cura e spese, entro il 14 Giugno 2019, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e dalla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi  a coltura cerelicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietritrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente ed all’interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e /o confinanti. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a  qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o riposo di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare fasce protette di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro della vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare una  fascia perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti. I proprietari ed i trasgressori, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall’art.29 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni. Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a  €  500. Qualora la mancata pulizia dell’area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la  sanzione  penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00  per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

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