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San Cataldo. Avviso della commissione straordinaria di liquidazione ai creditori del Comune per la rilevazione delle passività dell’Ente.

Redazione 1

San Cataldo. Avviso della commissione straordinaria di liquidazione ai creditori del Comune per la rilevazione delle passività dell’Ente.

Ven, 26/04/2019 - 15:10

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SAN CATALDO. La commissione straordinaria di liquidazione del Comune di San Cataldo ha emesso un avviso ai creditori del Comune . La commissione, composta dai dott. Rosalia Eleonora Presti, Calogero Angelo Nicosia e Gioacchino Guarrera è stata nominata dopo l’avvenuta dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di San Cataldo per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente.  L’organo, una volta insediato, ha avviato la procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2017 mediante l’affissione all’Albo pretorio on-line, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito. Pertanto, la commissione ha invitato chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2017 a presentare, mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d’ufficio, o a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio del Comune – e pertanto entro il 15 giugno 2019 – un’istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione. Tale documentazione dovrà contenere generalità o ragione sociale ed indirizzo; oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di San Cataldo per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2017; importo complessivo del credito; importo del credito distinto per capitale e accessori, se dovuti; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; eventuali cause di prelazione; eventuali atti interruttivi della prescrizione. Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di San Cataldo – Piazza Giovanni XXIII – 93017 San Cataldo (CL). Facsimile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di San Cataldo all’indirizzo www.comune.san-cataldo.cl.it nonché disponibile all’Ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Giovanni XXIII , San Cataldo (CL), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Sono ammissibili alla liquidazione : a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31/12/2017; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’ articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; c) i debiti derivanti da transazioni; d) i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto); e) gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l’ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto; f) i debiti per l’acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni: – l’opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti; – non sia più possibile la retrocessione dell’immobile occupato; – l’ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua; – l’ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l’ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d’ufficio ed accettate dall’Ente espropriante e dai soggetti espropriati; g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell’Ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico dell’Ente conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici; h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all’Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un’attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell’Ente e se le parcelle riportino il visto di congruità, ove previsto dalla legge. Per le parcelle di altri professionisti l’ammissibilità è condizionata esclusivamente dal visto di congruità, ove previsto dalla legge. Sono invece esclusi dalla massa passiva: a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l’esercizio di funzioni o servizi di competenza dell’Ente per legge; b) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili; c) i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l’Ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. Come disposto dall’art. 248, co. 2 e segg ., del D. Lgs. n. 267/2000: – dalla data della dichiarazione di dissesto, 29 gennaio 2019 e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese; – i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’Ente e le finalità di legge; – dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

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