CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Trovo assurdo le ragioni del No, strumentalizzare la Riforma costituzionale in modo catastrofico. Perlopiù, criticare con falsità i contenuti della Riforma. Si rischia l’astensionismo al voto.
Seguono, le (false) critiche alla Riforma costituzionale:
- Alcuni dei sostenitori del NO sostengono: se un domani il Senato si opponesse all’approvazione di una legge bicamerale, il procedimento legislativo si bloccherebbe poiché il Capo dello Stato non potrebbe scioglierlo.
Replica:
1) Ipotizzare che si sciolgano le Camere perché non si approvi una legge vuole dire sparare con il cannone ad una mosca. Le camere si sciolgono se le camere non riescono a dare la fiducia ad un governo, non perché una legge non viene approvata. 2) Che il Senato, composto proporzionalmente, un domani possa opporsi all’approvazione di una legge bicamerale è la dimostrazione che, sotto questo profilo, sarà un contrappeso politico alla maggioranza vigente alla Camera. Esattamente quello che i critici della riforma dicono che manchi. A dimostrazione peraltro che non è vero che questo Senato non conterà nulla.
- I sostenitori del NO contro la riforma è che la previsione del Senato composto anche dai consiglieri regionali andrebbe irrimediabilmente a contrastare con quelle disposizioni degli statuti delle regioni speciali, quali ad esempio l’art. 3 dello Statuto siciliano, secondo cui la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di parlamentare. E siccome gli Statuti speciali sono leggi parimenti costituzionali, di natura per di più speciale, essi avrebbero la forza di prevalere sul dettato costituzionale.
A tale obiezione si può rispondere in duplice modo:
1) Innanzi tutto, come chiarito dalla migliore dottrina, anche se Costituzione e Statuti speciali sono entrambe fonti di natura costituzionale, ciò non vuol dire che esse siano poste sullo stesso piano. Gli Statuti speciali, infatti, incontrano “una serie di limiti impliciti, ricavabili sia dal principio fondamentale di unità della Repubblica, sia dalle specifiche norme costituzionali che prevedono per le regioni differenziate, “forme e condizioni particolari di autonomia”, salvo tuttavia restando un comune concetto di Ente regione, da mantenere fermo in tutto il territorio nazionale”.
È stato questo il motivo per cui la Corte costituzionale (sentenze 38/1957 e 6/1970) ha dichiarato incostituzionale l’Alta Corte per la Regione siciliana (una sorta di Corte costituzionale regionale) perché in contrasto con il principio inderogabile dell’unità della giurisdizione costituzionale. Analogamente la Corte costituzionale (sentenza 545/1989) ha dichiarato decaduto il potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali previsto dall’art. 30 dello Statuto.
Quindi, qualora la riforma fosse approvata, l’art. 57, in base a cui il Senato è composto anche da consiglieri regionali, prevarrebbe sull’art. 3 dello Statuto siciliana, in forza del principio della superiorità gerarchica della Costituzione sugli Statuti nei suoi principi fondamentali. Ed è innegabile che quello della composizione del nuovo Senato è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
2) Ma se si ritenessero gli Statuti regionali fonti non subordinate ma paritarie rispetto alla Costituzione, il risultato non cambierebbe perché in tal caso si applicherebbe il criterio cronologico per cui la legge successiva abroga quella precedente con essa incompatibile. L’art. 57 Cost., che prevede i senatori siano anche consiglieri regionali, prevarrebbe sulle disposizioni degli Statuti speciali che prevedono invece tale incompatibilità. Del resto, la norma transitoria dell’art. 39.13 dice che alle regioni speciali non si applicano solo le disposizioni del Titolo V, cioè quelle che riguardano il rapporto Stato – Regioni, non le altre. E tra queste altre vi è, per l’appunto l’art. 57 Cost.
Insomma, vuoi in base al criterio gerarchico, vuoi in base al criterio cronologico, la riforma costituzionale prevale sulle disposizioni degli Statuti speciali che sanciscono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di consigliere regionale.
- Qualcuno, commentando il nuovo articolo 55, comma 5, della riforma costituzionale (il Senato “partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea”), sostiene che il nuovo Senato dovrà approvare in via paritaria con la Camera tutte gli atti normativi attuativi delle direttive dell’U.E. E, siccome ormai le leggi che attuano gli atti normativi dell’UE sono una parte rilevante della legislazione e il Governo non potrà porre al Senato la questione di fiducia, il risultato sarà una completa paralisi del procedimento legislativo bicamerale.
Peccato però che tale tesi non trovi riscontro nell’art. 70, comma 1 (si proprio quello che è accusato di essere troppo lungo e che invece risolve ogni dubbio)
Lì c’è scritto che sarà bicamerale non tutte le leggi attuative degli atti normativi dell’U.E. ma solo “la legge che stabilisce le norme generali, le FORME e i TERMINI della PARTECIPAZIONE dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, cioè la legge che regola in che MODO il nostro ordinamento si adegua alla normativa dell’U.E. (la c.d. legge europea). Solo questa legge è bicamerale.
Per il resto, tutte le altre leggi statali attuative delle direttive europee seguiranno il procedimento legislativo a prevalenza Camera: inizia quest’ultima, il Senato può richiamarlo e esaminarlo entro 30 giorni, la Camera chiude.
Quindi nessuna paralisi, nemmeno in questo campo.
- Si dice: ogni Presidente della Repubblica potrà nominare cinque senatori (che restano in carica sette anni) che si andranno ad aggiungere a quelli esistenti per cui essi potranno essere in totale più di cinque.
A parte che per prassi costituzionale, non osservata solo da Pertini e Cossiga, i senatori di nomina presidenziale non possono essere più di cinque in totale, quelli “a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, Ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica” (art. 39.7). Quindi il Capo dello Stato potrà nominare un nuovo senatore (per sette anni) solo in caso di decesso di uno degli attuali senatori a vita. Il loro totale quindi sarà sempre cinque.
- Si dice: con la riforma costituzionale, il partito che vince le elezioni, grazie al premio di maggioranza di 340 deputati, potrebbe decidere autonomamente di approvare la dichiarazione di guerra, per cui sarebbe richiesta la maggioranza assoluta della Camera dei deputati (316).
Peccato però che l’articolo 78 della Costituzione prevede che per la dichiarazione di guerra basi la maggioranza semplice delle due camere, cioè la metà più uno dei votanti in presenza del numero legale. Il che significa che per dichiarare guerra oggi basterebbe il voto favorevole di 159 deputati su 630 (316: 2 + 1) o 81 senatori su 320 (160: 2 +1).
Allora cos’è meglio: l’attuale maggioranza semplice o la futura maggioranza assoluta?
- Per una parte dei sostenitori del No i senatori/consiglieri regionali-sindaci faranno male il loro «doppio lavoro» e godranno immeritatamente dell’immunità parlamentare.
Per i sostenitori del SI, invece, 1) il «doppio lavoro» è la condizione per portare la voce delle regioni e dei comuni direttamente in Parlamento
2) il Senato lavorerà per sessioni mensili (in Germania il Bundesrat, cioè la camera delle regioni, si riunisce e vota di solito una volta al mese)
3) I consiglieri regionali hanno già l’insindacabilità
4) l’immunità è presente in tutti i Parlamenti democratici; garantisce contro le persecuzioni della magistratura; riguarda solo arresti, perquisizioni e intercettazioni; non vale in caso di flagranza di reato o sentenza di condanna passata in giudicato.
- Contro la riforma si obietta che anziché modificato, il Senato andava abolito.
Però: 1) tutti i grandi Stati europei sono bicamerali (Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Polonia…) mentre monocamerali sono gli Stati a ridotta popolazione (Danimarca, Svezia, Grecia, Portogallo, Finlandia, Norvegia, Cipro, Lussemburgo, Malta…)
2) negli Stati decentrati, regionali o federali, che valorizzano le autonomie locali, vi è una camera di rappresentanza degli interessi territoriali
3) non si sarebbe risolto il problema del contenzioso Stato – Regioni che obbliga la Corte costituzionale a svolgere un ruolo non richiesto e non gradito
- Alcuni dei sostenitori del NO sostengono: i procedimenti legislativi anziché ridursi si moltiplicano, con rischio di conflitto tra le Camere, perché l’articolo 70 che li riguarda è più lungo e complesso dell’attuale
I sostenitori del SI replicano: 1) è evidente che se devo fissare in Costituzione «chi deve fare cosa» non posso più limitarmi a scrivere che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due camere»
2) I procedimenti legislativi sono due:
monocamerali, in cui alla fine prevale la Camera
bicamerali, per un numero minimo (5%) di casi
3) la divisione è fatta non per materie ma per tipi di legge
4) in ogni casi, i conflitti sono risolti dai Presidenti delle due camere
- Zagrebelsky dice: La riforma costituzionale permette al partito che vince il premio di maggioranza alla Camera (340 seggi) di eleggere il «suo» Capo dello Stato e i «suoi» giudici costituzionali
Non è vero: - Il Capo dello Stato rimane eletto dalle camere riunite a scrutinio segreto.
- A) nei primi 3 scrutini dai 2/3 degli aventi diritto [487]
- B) dal 4° al 6° dai 3/5 degli aventi diritto [438] (oggi dal 4° scrutinio basta il 50%+1 componenti)
poiché il premio di maggioranza è di 340 seggi, pur ammettendo che votino tutti compatti (a scrutinio segreto!), occorrerebbe il voto anche di 98 dei 100 senatori, eletti con il metodo proporzionale: semplicemente assurdo pensare che appartengano tutti alla maggioranza
- C) dal 7° dai 3/5 dei votanti,
Vi sono due ipotesi:
1) o i tre quinti dei votanti sono quasi uguali ai tre quinti degli aventi diritto, perché l’opposizione si presenta e vota, per cui vale il ragionamento di cui al punto B).
2) oppure il quorum si abbassa perché le opposizioni o parte di esse non si presentano; dando così un implicito consenso al candidato della maggioranza
Infine, anche se non vale la pena invero citare questa stupida tesi, non è vero che, paradossalmente, basterebbero il voto di tre parlamentari con cinque presenti per eleggere il nuovo Capo dello Stato perché, come sancito dal terzo comma dell’articolo 64 Cost., ogni deliberazione per essere valida necessita del numero legale. Il quale numero legale è 366 (630 deputati + 100 senatori = 730 diviso 2). Per cui occorreranno almeno 220 voti (730 diviso 5 per 3).
- Alcuni sostenitori del NO affermano: la riforma costituzionale è stata proposta dal Governo che ha così commesso un sopruso contro la sovranità del Parlamento
I sostenitori del Si dicono 1) è già accaduto: nel 1963 (art. 54), 2001 (riforma Titolo V), 2003 (art. 51) e 2012 (art. 81).
2) i Governi Letta – sulla base dell’accordo tra Bersani e Berlusconi – e Renzi sono nati per fare la riforma elettorale e costituzionale
3) Il Governo non è – come nell’Ottocento – contrapposto al Parlamento, ma guida la sua maggioranza parlamentare.
- Alcuni di loro dicono: Questa riforma è incostituzionale perché approvata da un Parlamento eletto con una legge dichiarata illegittima e che, per di più, modifica ben 47 articoli della nostra Costituzione
sotto il profilo giuridico, la Corte costituzionale (1/2014) ha chiarito che Parlamento ha pieni poteri, in forza del principio di «continuità degli organi costituzionali».
Sotto il profilo politico, proprio perché consapevoli del problema, si è detto fin dall’inizio – anche quando cioè ve ne erano le condizioni politiche grazie all’appoggio di Forza Italia – che la riforma non sarebbe stata approvata dai due terzi dei parlamentari di modo che fosse comunque sottoposta a referendum popolare.
1/3 sono modifiche formali conseguenti alla abolizione delle Province e alla elettività indiretta del nuovo Senato.
- Alcuni di loro dicono “La Costituzione è la Carta di tutti per cui la sua riforma doveva essere approvata da una maggioranza più ampia di quella risicata raggiunta”.
Sotto il profilo giuridico, è stata raggiunta la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 138 della costituzione per approvare modifiche costituzionali da sottoporre a referendum; - la riforma è stata votata nelle prime due letture anche da Forza Italia, passata all’opposizione dopo l’elezione di Mattarella
«Il modello di democrazia che proponiamo è chiaro ed è l’obiettivo che avevamo sin dal 1994. Noi qui, oggi, quell’obiettivo lo rivendichiamo con forza: un bipolarismo che si avvicina sempre di più ad un vero bipartitismo sul modello americano; una democrazia snella, che abbia la capacità di decidere e di prendere le responsabilità delle proprie decisioni, sulla base di una scelta chiara degli elettori. Lo voglio dire soprattutto a chi vede in queste riforme solo un compromesso al ribasso e a coloro che sono ancora arroccati in una contrapposizione ottusa» .
(P. Romani, capogruppo di Forza Italia, Senato, 27.1.2015).
– coloro che pretendono il massimo consenso possibile poi criticano il Patto del Nazareno prima e l’accordo con Verdini (ALA).
– nelle sei votazioni cui è stata sottoposta dall’agosto 2014 all’aprile 2016, la riforma è stata approvata (senza questione di fiducia) da maggioranze non risicate (56-58%). Precisamente:
in prima lettura
1) dal Senato l’8.8.14 (57%) con (27) modifiche
2) dalla Camera il 10.3.15 (57%) con (18) modifiche
3) dal Senato il 13.10.15 (56%) con (7) modifiche
4) dalla Camera l’11.1.16 (58%) senza modifiche
in seconda lettura
1) dal Senato il 20.1.16 (57%)
2) dalla Camera il 12.4.16 (57%).
- Alcuni di loro dicono “La nostra è «la Costituzione più bella del mondo» per cui non va toccata!”
La Costituzione è stata già modificata 15 volte
– la riforma non tocca la Prima parte (tranne art. 48 su deputati eletti all’estero), dedicata ai principi e diritti fondamentali, frutto dell’incontro tra due speranze
– la riforma tocca invece l’assetto istituzionale, frutto dell’incontro tra due diffidenze (c.d. complesso del tiranno), che, dopo 70 anni, mostra alcune evidenti rughe che non consentono di attuarne la Prima parte.
Calogero Jonathan Amato
Giurista

