CALTANISSETTA – Il <<cahier de doléances>> dei liceali dell’Istituto Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, apparso su un quotidiano cartaceo di oggi (lunedì 24 febbraio), mi induce – per … consolazione – a informarli sommariamente di quello che prevedeva la legislazione scolastica del Regno delle Due Sicilie. La documentazione in mio possesso si riferisce specificamente solo alle <<scuole private>> e agli studenti dell’Università di Napoli, ma credo che sia ugualmente illuminante sulla condizione in cui vivevano gli studenti di quell’epoca.
Nel regio decreto del 4 aprile 1821, Ferdinando I così si esprimeva: “L’animo nostro paterno, inteso più a prevenire che a punire le colpe, sente compassione di molti sedotti o da qualche maestro speculatore di rivoluzioni, o da certi moderni libri faziosi, o dal contagio morale di pericolosi compagni. Sicuri che l’età, l’esperienza e le non chimeriche cognizioni apriranno col tempo i loro lumi alla luce della verità, per agevolare un siffatto disinganno; sulla proposta del nostro Direttore della real Segreteria di Stato degli affari interni, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue”. Pertanto in base a tale risoluzione gli studenti universitari non residenti a Napoli, nel periodo delle vacanze estive,entro otto giorni, dovevano rientrare nei luoghi di origine “fino alla riapertura della regia Università”. Coloro che avessero disobbedito sarebbero sati sottoposti alla “sorveglianza dalla Polizia e considerati come vagabondi”. Invece gli studenti residenti nella Capitale, ogni fine del mese dovevano provvedersi di una dichiarazione scritta dal ” proprio privato maestro” attestante l’impegno nello studio e una retta condotta morale. Senza tale documento sarebbero stati esclusi “dai gradi accademici di qualunque genere facoltà”. E ancora: “I maestri privati, e quei che hanno particolari giovani a pensione, dovranno presentare fra otto giorni un distinto elenco dei loro alunni, accompagnato da una memoria riservata circa la condotta religiosa, politica e morale di ciascuno di essi. In compenso i giovani studiosi e di illibata condotta avrebbero ricevuto qualche sussidio”. (E’ da notare come questo decreto risenta in modo evidente dagli avvenimenti rivoluzionari del luglio 1820 e della successiva repressione del marzo 1821).
Inoltre per il real Decreto del 15 giugno dello stesso anno i giovani dovevano dare anche prova di seguire gli insegnamenti religiosi con appositi attestati rilasciati dalle <<congregazioni di spirito>> e di <<santificare le feste e frequentare i santi sacramenti>>. In mancanza, essi <<non potranno ottenere verun grado dottorale nella regia Università degli Studi>>. Di passata notiamo che all’epoca tutte le autorità davano particolare importanza al ricevimento del <<precetto pasquale>> da parte di tutti i cittadini.
Per il successivo decreto del 23 settembre <<Tutti i maestri e maestre private… saranno tenuti a ad insegnare colle porte aperte, onde così la Polizia, come la Giunta di pubblica istruzione potessero andare, quando lo credano, ad ispezionare le scuole private dell’uno e dell’altro sesso>>. Spero che il contenuto di queste righe – paragonando il presente con il passato – possa servire da…calmante agli arrabbiatissimi Studenti del Liceo Scientifico <<A. Volta>> del Capoluogo.
Calogero Chinnici

