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Serradifalco. Non valido l’avviso di accertamento effettuato con un’agenzia di posta privata

Redazione 1

Serradifalco. Non valido l’avviso di accertamento effettuato con un’agenzia di posta privata

Mer, 21/08/2019 - 15:31

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SERRADIFALCO. La Commissione Tributaria di Caltanissetta ha accolto un altro ricorso, il decimo, presentato da un contribuente serradifalchese difeso dall’avv. Davide Middione, avverso l’avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica del bollo auto per l’anno 2015, emesso dalla Direzione Provinciale nissena dell’Agenzia delle Entrate, ed ha annullato l’atto impugnato ritenendo la notifica inesistente in quanto effettuata da un’agenzia di Posta privata. Il collegio della Commissione tributaria provinciale, ha emesso una sentenza di accoglimento integrale alla luce della puntuale ricostruzione normativa svolta dal legale. Per la commissione tributaria <La notifica degli atti tributari effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate con la Legge n. 124/2017. Ne consegue che gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’Agcom, ad oggi ancora non rilasciate e comunque, agli atti di causa non è stata fornita prova che la società di posta privata ne sia in possesso>. Dunque, sulla base della sentenza della commissione tributaria, <L’inesistenza della notifica comporta la nullità dell’atto impugnato, con preclusione dell’esame degli altri motivi di merito. Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell’atto impugnato>. Il contribuente, alla luce di quanto contenuto nella pronuncia, non deve più alcunchè all’Erario.

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