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Caltanissetta, Antenna Rai. La Soprintendenza risponde agli “attacchi”: ecco cosa dicono le norme

Redazione

Caltanissetta, Antenna Rai. La Soprintendenza risponde agli “attacchi”: ecco cosa dicono le norme

Mar, 23/11/2021 - 10:10

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CALTANISSETTA – Infiamma la battaglia sullo smontaggio dell’Antenna Rai di Caltanissetta dopo l’inizio dei lavori che dovrebbero concludersi il 30 aprile 2022. Nota stampa della Soprintendenza di Caltanissetta che ribatte alle “accuse” mosse all’ente in un comunicato firmato da Ivo Cigna (Legambiente), Renato Mancuso (Comitato Parco Antenna S. Anna), Leandro Janni (Italia Nostra) ed Ennio Bonfanti (WWF). Di seguito il contenuto integrale della nota redatta dal Soprintendente arch. Daniela Vullo.

Facendo seguito al comunicato stampa inerente quanto in oggetto, pubblicato in data 21 novembre scorso da varie testate giornalistiche a firma dei rappresentanti delle Associazioni Legambiente Caltanissetta, Comitato Parco Antenna, WWF Sicilia Centrale Caltanissetta, Italia Nostra Regionale, con la presente si ritiene di poter fornire tutte le opportune informazioni e i necessari chiarimenti su quanto contestato a questa Soprintendenza, in merito al proprio operato, nelle attività che riguardano la richiesta di smontaggio dell’antenna in parola avanzata da Rai Way, tramite SCIA, al Comune di Caltanissetta.

Primariamente si rappresenta che questa Soprintendenza, da sempre disponibile al dialogo ed al confronto con le Associazioni che operano nel settore dei beni culturali ed ambientali, non ha mai ricevuto, in merito all’argomento in parola, nessuna richiesta di incontro da parte delle sopra citate Associazione ed in particolare da Legambiente e/o WWF Sicilia Centrale, firmatarie, oltre che del comunicato stampa predetto, anche di due diversi atti di diffida inviati a questo Ufficio in data 15 e 19 novembre u.s. . Per tale ragione si evidenzia che, a giudizio della scrivente, sarebbe stato opportuno anteporre alle note formali, fortemente accusatorie nei confronti di questa Soprintendenza, un incontro tra le parti, sereno e costruttivo, finalizzato prevalentemente a ricevere opportuni chiarimenti sulla possibilità di applicare le norme di tutela segnalate dalle dette Associazioni negli atti di diffida .

Evidenziato ciò si precisa altresì che questa Soprintendenza, con due note datate 18 e 19 novembre indirizzate alle Associazioni Legambiente e WWF (regolarmente ricevute), aveva già puntualmente riscontrato, con precise argomentazioni, gli atti di diffida predetti, pertanto non si comprende la ragione per la quale non si faccia minimamente cenno di esse nel comunicato stampa del 21 novembre ove peraltro si ripropongono quesiti che già avevano ottenuto risposte..

Per tale ragione è opportuno riepilogarne qui i contenuti, ricordando che con sentenza n. 3853/21 il TAR Sicilia, sez. I, ha annullato il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 1026 del 13 marzo 2017 con il quale l’antenna era stata dichiarata di interesse culturale ai sensi dell’art 10 comma 3 lettera d) del D.Lgs.n.42/2004

Nel primo “atto di diffida” del 15 novembre, le sopra citate Associazioni Legambiente e WWF, sottolineando che l’antenna RAI e le altre strutture ed immobili di pertinenza rappresentano beni di rilevante interesse sotto il profilo storico-culturale (…) invitavano-diffidavano questa Soprintendenza all’applicazione dell’art.150 del D.Lgs. 42/2004 finalizzato all’adozione di misure cautelari sospensive volte ad inibire temporaneamente la demolizione dell’antenna senza valutare che il citato articolo 150 del “Codice dei Beni culturali” è riferito alla parte terza del Codice, “Beni Paesaggistici”, mentre nell’atto di diffida si fa ricorso a beni di rilevante interesse sotto il profilo storico-culturale che si attestano alla parte seconda – titolo Primo, del Codice, “Beni Culturali”. Ne consegue, chiaramente, l’inapplicabilità dell’articolo predetto.

Inoltre è stato comunicato alle suddette Associazioni che è preclusa anche la possibilità di applicazione del citato articolo 150 all’area ove insiste l’antenna, come sancito da una recente sentenza del Consiglio di Stato – sezione quarta- n.7856 del 3 dicembre 2020 che così recita:

Il potere di cui all’art.150 d.lgs. n.42 del 2004 è attribuito all’Amministrazione al solo fine di scongiurare interventi potenzialmente lesivi dell’ambiente nelle more dell’apposizione di un vincolo e non ha, viceversa, valenza generale. Il potere inibitorio è, in altri termini, escluso allorchè si tratti di bene già sottoposto a tutela. Nel caso specifico l’area di sedime è assoggettata a regime vincolistico con tutela 1 dal Piano Territoriale Paesaggistico di Caltanissetta, approvato con D.A. 1858 del 02.07.2015.

Con il secondo atto di diffida si sosteneva che l’antenna RAI costituisce “bene culturale di interesse pubblico” in quanto inclusa in un elenco allegato al D.A. n.7732 del 9.10.1995 (dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Media Valle del Salso ricadente nei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa).

A tal proposito questa Soprintendenza così rispondeva in data 19 novembre scorso:

– L’elenco allegato al D.A. n.7732 del 9.10.1995 contiene un palese errore in merito all’Antenna Rai, inserita tra i Beni Architettonici (tale non poteva essere perché non esisteva il presupposto normativo di cui all’art.1 della legge 1089/1939 non essendo trascorsi 50 anni dalla sua realizzazione).

– Ancor di più l’errore si ripete nell’accostare al cosiddetto “bene architettonico” un riferimento normativo (indicato come vincolo n.431/85) ad esso totalmente estraneo quale la “legge Galasso” .

– A dimostrazione che quanto sopra evidenziato non risultava conforme alla normativa del settore, in sede di redazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, gli autori del Piano predetto hanno ritenuto di non inserire l’antenna in parola tra i “beni isolati” da sottoporre a tutela (vedi cartografia allegata).

– Si evidenzia altresì che l’area ove insiste l’antenna, nel predetto Piano Paesaggistico non risulta inserita tra i “siti rilevanti” , infatti ha livello di tutela 1 cioè minimo.

In questa sede, ad ulteriore supporto di quanto sopra esposto, si invita chi legge ad una semplice riflessione.

Se fosse stato vigente un vincolo paesaggistico risalente al 1995, come asserito dalle predette Associazioni (dunque con efficacia immediata), per quale ragione questa Soprintendenza nel 2017 avrebbe dovuto proporre al Dipartimento Beni Culturali il vincolo di tutela recentemente annullato dal TAR, il cui iter procedurale è lungo e complesso?

In merito inoltre a presunte “autorizzazioni” allo smontaggio dell’antenna rilasciate da questa Soprintendenza per le quali si diffida la scrivente a disporne l’annullamento d’ufficio e/o la revoca degli atti, come già esplicitato nelle citate note inviate alle due Associazioni predette questa Soprintendenza non ha mai emesso alcun provvedimento bensì con la nota n. 9682 dell’11.11.2021 ha comunicato al Comune di Caltanissetta che lo smontaggio dell’antenna non necessita di autorizzazione paesaggistica, in aderenza alla sentenza n.3416 del 27 marzo 2018 del TAR Lazio II-bis che, in materia di demolizione senza ricostruzione, così recita:

E’ da escludere che interventi di mera demolizione di opere già esistenti (ovvero interventi di demolizione a cui non faccia seguito alcuna ricostruzione) versanti tra l’altro in condizioni ormai “fatiscenti” nonché prive di un qualsiasi valore sotto ulteriori profili (quale ad esempio quello storico od artistico) possano essere annoverati tra gli interventi imponenti il previo rilascio del permesso di costruire e, ancora, tra quelli soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente, attesa la piena idoneità di essi a garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, così come oggetto di tutela da parte del legislatore.

In conclusione si sottolinea che questa Soprintendenza, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dalla vigente normativa del settore, può porre in essere solamente azioni amministrative e attività di tutela discendenti da precise disposizioni legislative. A tal proposito si comunica (come già anticipato nelle nota inviata il 18 novembre alle due Associazioni in parola) che in merito alla possibilità di avviare ulteriori azioni di tutela, consistenti esclusivamente nella riproposizione del vincolo recentemente annullato dalla sentenza del TAR, ( ovviamente emendato dei vizi indicati e con le prescrizioni ivi contenute), questa Soprintendenza, in adempimento all’indirizzo politico avanzato in proposito dall’Assessore Regionale ai Beni Culturali, ha ufficialmente manifestato al superiore Assessorato, con note del 16 e 17 novembre, la propria disponibilità alla riproposizione del suddetto vincolo, il cui decreto, si ricorda, compete al Dirigente Generale del Dipartimento.

La scrivente, ad oggi in attesa delle opportune e necessarie valutazioni dipartimentali, ha trasmesso altresì, per quanto di competenza, la richiesta Relazione Tecnica, comprensiva di valutazione economica inerente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sull’antenna, redatta dal Prof. Ing. Liborio Cavaleri, professore associato di Tecnica delle Costruzione dell’Università di Palermo, direttore dei lavori di monitoraggio che questa Soprintendenza ha commissionato ed avviato all’inizio del corrente anno sull’antenna e che nei giorni sorsi si sono conclusi.

Il Soprintendente

(arch. Daniela Vullo)

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