Salute

Mussomeli, No botti a fine anno: c’è l’ordinanza n.60 del sindaco

Carmelo Barba

Mussomeli, No botti a fine anno: c’è l’ordinanza n.60 del sindaco

Ven, 30/12/2016 - 10:21

Condividi su:

MUSSOMELI – E’ stata firmata dal sindaco Catania, nella giornata di ieri, l’ordinanza che vieta l’utilizzo, per l’imminente fine anno, l’utilizzo e lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere.
Così l’ordinanza:
“PREMESSO:
che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte – di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici divario genere;
– che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle
persone, nell’utilizzo di simili prodotti;
– che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
– che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
DATO ATTO
che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di
bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdettivi;
CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il
ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
CONSIDERATO
che in particolare sono in programma diverse iniziative all’interno del centro urbano che sicuramente richiameranno numerose persone di tutte l’età;
DATO ATTO
pertanto di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l’incolumità pubblica che
si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone affollate;
RILEVATO
che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art.7
della L.241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art.13 di tale legge;
RITENUTO
opportuno e necessario procedere in merito;
VISTO
l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di
emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTO
lo statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;
O R D I N A
di non utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 30 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017.
In deroga alla presente e fatto salvo il rispetto della normativa vigente relativa ai fuochi pirotecnici.
INFORMA
che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
DISPONE
che alla presente ordinanza venga: trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta e al – Comando Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli;
– data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio OnLine del comune, e inserita sul sito Internet del Comune di Mussomeli nonché ampia diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto;
INCARICA
il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.
Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario secondo le disposizioni previste per legge entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto comunque acquisita”.

Pubblicità Elettorale