SAN CATALDO. Interessante la nota che è stata pubblicata nel sito web del Comune riguardante la legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016). In tale nota è stato spiegato che, con la Legge di Stabilità 2016 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI ed IMU. Le novità più importanti sono:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) deve essere presente nello stesso Comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Esenzione IMU Terreni agricoli: per l’anno 2016 i terreni siti nel Comune di San Cataldo in quanto comune parzialmente montano.
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Esclusione dei macchinari cosiddetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale.
TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.

