INTERROGAZIONE
OGGETTO: APPLICAZIONE TARSU SUGLI STALLI A PAGAMENTO
I sottoscritti consiglieri comunali Salvatore Citrano, Ernesto Gattuso e Salvatore Pirrello del gruppo consiliare PRIMAVERA SANCATALDESE
Premesso e considerato:
• che con delibera di G.M. n.398 del 24/12/2002 si sono individuate le aree di sosta da assoggettare a pagamento ai sensi del codice della strada;
• che con delibera di G.M. n.41 del 27/02/2003 è stato affidato alla Ditta S.I.S. s.r.l. in via sperimentale per un periodo di 12 mesi tacitamente rinnovabili per altri 12 mesi la gestione delle aree di sosta soggette a tariffazione;
• che con delibera n.48 del 31/05/2006 il Consiglio Comunale, ritenendo positiva l’esperienza relativa all’istituzione delle aree di sosta a pagamento, ha concesso alla ditta S.I.S. s.r.l. la proroga del servizio per ulteriori 72 mesi con modifiche ed integrazioni previste ed approvate dallo stesso atto deliberativo;
• che la ditta S.I.S. con nota del 27/06/2006 prot.12551 ha comunicato di non poter accettare la proroga concessa alle condizioni stabilite con il predetto atto deliberativo dal Consiglio Comunale;
• che con nota del Dirigente dell’Area Tecnica del 28/07/2006 si è disposto di porre in essere tutti gli atti necessari per l’affidamento del servizio mediante asta pubblica da sottoporre al Consiglio Comunale;
• che con atto deliberativo n.70 dell’11/10/2006, il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla gestione delle aree di sosta a pagamento per mezzo di asta pubblica;
• che la gara è stata esperita il 06/02/2007 e che in base ai risultati della stessa il servizio in questione è stato aggiudicato dalla ditta “S.I.S. s.r.l”;
• che con Determinzione Dirigenziale n.248 del 10/04/2007 veniva aggiudicato in via definitiva il servizio alla suddetta ditta S.I.S. s.r.l.;
• che in data 28/05/2007 (Rep. N.6118) veniva stipulata apposita convenzione per la
concessione del servizio di area di sosta a pagamento comprensiva di fornitura e
installazione, gestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico;
• che in data odierna il servizio viene sempre svolto dalla ditta S.I.S. s.r.l. in virtù della
convenzione sopra descritta;
• che nella convenzione sono previsti 500 stalli con possibilità di modifica del 20% in
aumento o in diminuizione;
• che con sentenze della Corte di Cassazione (n. 20359/2007 e n. 15851/2011), si ritiene
legittima l’applicazione della norma che impone il pagamento della tassa di spazzatura
«anche per le società che gestiscono le aree scoperte in concessione adibite a parcheggio apagamento, essendo questa considerata area operativa facente parte dell’esercizio di
un’attività economica, come prevede l’art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993».
• che per quanto di nostra conoscenza mai è stata richiesta la suddetta tassa alla ditta
Concessionaria;
Per quanto sopra:
INTERROGANO LA S.V.
1. Di sapere se il Comune ha mai percepito dal Concessionario del servizio la Tassa per gli smaltimenti solidi urbani;
2. Di sapere l’ammontare TARSU, in virtù delle tariffe vigenti e del numero degli stalli
concessi, che il Comune dovrebbe percepire dalla ditta Concessionaria per tutti gli anni in cui è stato prestato il servizio;
3. Di sapere se la suddetta Tassa può essere applicata al Concessionario in relazione alla
convenzione stipulata e pertanto di conoscere il parere degli uffici competenti;
4. Di sapere quale è intenzione di Codesta Amministrazione per recuperare le somme sopra
di Redazione 3
Lun, 09/03/2026 - 12:59


