MUSSOMELI – Incendio intorno, alle ore 19 di ieri sera, nella Via Cesare Battisti, dove c’è stato anche l’intervento del Vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona. Qualcuno, nei giorni passati, aveva lamentato la presenza di sterpaglie, proprio vicino alle case di abitazioni, con pericolo di incendio con conseguenti possibili danni. Intanto, c’è da dire che, in data 17 maggio scorso, un avviso prodotto dall’area tecnica, esattamente dall’Ufficio Protezione Civile”, a firma del sindaco Giuseppe Catania, , con l’avvicinarsi della stagione estiva, aveva ricordato che:
1) i proprietari possessori e conduttori di fondi in prossimità di boschi ricadenti nel territorio comunale, che nel periodo compreso dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno, è vietato:
accendere fuochi;
far brillare mine;
usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli;
usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc…;
bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
2) i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca e rimuovere tutti i residui derivante dalla pulitura depositandoli all’interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a centro metri dalla scarpata o banchina;
3) i proprietari possessori e conduttori di fondi possono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una
fascia di rispetto non inferiore a metri 10 e di quanto integrato con l’ordinanza sindacale n°42 del 30.09.2014;
4) dal 15 settembre, oltre la distanza di 200 metri dal bosco, previa autorizzazione del distaccamento forestale, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, alle condizioni previste dal citato regolamento comunale, si potrà:
bruciare le stoppie di grano o delle aree incolte;
distruggere i residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate oliveti, vigneti, mandorleti ecc… e di quanto integrato con l’ordinanza sindacale n°42 del 30.09.2014;
Le violazioni alle presenti norme, fatte salve le sanzioni di natura penale, saranno punite con le sanzioni previste dall’art. 11 del Regolamento approvato con atto C.C. n°22/2009 e da quanto previsto dall’ordinanza sindacale n°42 del 30.09.2014 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
Mussomeli 17.05.2017 F.TO IL SINDACO (Giuseppe Sebastiano Catania)

