CALTANISSETTA – E’ stata siglata ieri, 11 aprile 2016, nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, una convenzione tra i Comuni del Distretto n. 8 per la gestione in forma associata della programmazione socio-sanitaria.
Un ufficio “infracomunale”, composto dai Comuni di Caltanissetta (capofila), Delia, Riesi, Resuttano, Santa Caterina e Sommatino, che si occuperà delle funzioni amministrative e della gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nei Piani di Zona per le politiche sociali, nonché del Piano di Azione e Coesione (PAC) – anziani e infanzia – e delle progettualità distrettuali finanziate con fondi regionali, nazionali ed europei.
Ad illustrare in conferenza stampa i termini della convenzione sono stati i sindaci di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, di Delia Gianfilippo Bancheri, di Resuttano Giuseppe Carapezza, di Sommatino Cristino Sanfilippo, e gli assessori di Riesi Rosa Pilato e di Santa Caterina Giovanna Spitale. Presenti anche l’assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di Caltanissetta Piero Cavaleri, il dirigente Giuseppe Intilla, la funzionaria Giuliana Licata e la vigilatrice d’infanzia Florinda Chiantia.
Di seguito il testo integrale della convenzione:
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)
L’anno 2016 (duemilasedici) addì 11 del mese di Aprile alle ore 9.30, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine del Comune di Caltanissetta sono presenti:
– l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, rappresentata dal Sindaco, Giovanni Ruvolo
– l’Amministrazione Comunale di Delia, rappresentata dal Sindaco, Gianfilippo Bancheri
– l’Amministrazione Comunale di Resuttano, rappresentata dal Sindaco, Rosario Carapezza
– l’Amministrazione Comunale di Riesi, rappresentata dal Sindaco, Chiantia Salvatore
– l’Amministrazione Comunale di Santa Caterina Villarmosa, rappresentata dal Sindaco, Michelangelo Saporito
– l’Amministrazione Comunale di Sommatino, rappresentata dal Sindaco, Salvatore Crispino Sanfilippo
PREMESSO
– che la Regione Sicilia con D.P.R.S. del 04.11.2002 ha approvato le Linee guida per l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 53 del 22.11.2002), al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell’08.11.2000;
– che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Distretto Socio-Sanitario;
– che nella seduta del 21 aprile 2009 la Cabina di Regia regionale ha approvato il nuovo “Indice ragionato per la stesura dei Piani di Zona 2010-2012” che oltre a contenere le indicazioni procedurali per la stesura del Piano di Zona 2010-2012, fornisce aggiornate e specifiche proposte operative sul sistema di governo e sulle modalità da seguire per promuovere una programmazione partecipata;
– che con D.P. 376/Serv. 4 in data 11 novembre 2013 sono state pubblicate le Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2013;
– che le predette linee guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione socio-sanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, Risorse comunali proprie, etc.);
– che le predette linee guida enfatizzano la funzione della concertazione quale strumento fondamentale per la condivisione di processi ed obiettivi, in quanto consente di focalizzare le identità territoriali e tradurle in percorsi di sviluppo, in linea con la legge quadro (L. 328/00 artt. 1 e 3), si ribadisce che ai fini della predisposizione dei PdZ occorre attivare, a livello di ogni Distretto socio- sanitario, un processo di concertazione allargata che, mediante l’apporto dei diversi soggetti istituzionali e delle Organizzazioni del Terzo Settore, contribuisca alla lettura della domanda sociale e alla programmazione della rete locale degli interventi.
– che in data 25/09/2013, presso la sede del Comune di Caltanissetta, è stato sottoscritto, in conformità all’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Azione Coesione e per l’adozione di altre iniziative riguardanti l’ambito socio-assistenziale;
– che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
– che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;
– che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell’Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione;
– che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari ed altri interventi da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante:
- a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Caltanissetta, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Comitato dei Sindaci;
- c) la presenza di un organismo tecnico-istituzionale denominato Gruppo Piano;
- d) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- e) la presenza di un organismo per la concertazione territoriale degli interventi concernenti la predisposizione del Piano di Zona e di altri programmi e progetti speciali finanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali e comunali, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali denominato Tavolo di Concertazione Distrettuale;
– che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l’adozione da parte del Comitato dei Sindaci, nella seduta del 24/02/2016, del Disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n.8 di Caltanissetta;
– che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
– l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, con Del. C.C. n. 49 del 30/09/2015
– l’Amministrazione Comunale di Delia, con Del. C.C. n. 46 del 14/09/2015
– l’Amministrazione Comunale di Resuttano, con Del. C.C. n. 27 del 22/12/2015
– l’Amministrazione Comunale di Riesi, con Del. C.C. n. 30 del 02/09/2015
– l’Amministrazione Comunale di Santa Caterina Villarmosa, con Del. C.C. n. 21 del 30/07/2015
– l’Amministrazione Comunale di Sommatino, con Del. C.C. n. 5 del 29/03/201
Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Finalità
Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.
L’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull’intero territorio.
In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:
– la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;
– la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
– la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.
L’organizzazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
Art. 3 – Oggetto
La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nei Piani di Zona per le Politiche Sociali, nonché del PAC (Piano di Azione e Coesione) – Anziani e Infanzia ed altre eventuali aree d’intervento e nelle progettualità distrettuali finanziate con fondi regionali, nazionali ed europei.
Art. 4 – Obiettivi
L’associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l’altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
Art. 5 – Durata
La durata della Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa.
La Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall’art.17 del presente atto.
La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall’art.16 della Convenzione.
Art. 6 – Comune capofila
Gli enti convenzionati individuano il Comune di Caltanissetta quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune capofila, per rendere ottimale l’organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni dell’Associazione, in conformità alle decisioni del Comitato dei Sindaci e in coerenza con quanto previsto nell’Accordo di Programma.
Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell’associazione dei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 7 – Funzioni del Comune capofila
Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:
– adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all’operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
– ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l’attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e progetti comuni, e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
– adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
– esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
– verificare la rispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
– provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dal Gruppo Piano e dall’Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
– rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona e degli altri interventi.
Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Il Comune capofila controlla l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull’andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.
Art. 8 – Comitato dei Sindaci
La funzione d’indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al Comitato dei Sindaci.
Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l’Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.
Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore del Gruppo Piano, il Direttore Genarale/Sanitario del Distretto Sanitario.
Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila.
Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.8 Caltanissetta, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 24/02/2016.
Art. 9 – Gruppo Piano
Il Gruppo Piano è la struttura tecnica di riferimento per i comuni che compongono il distretto socio-sanitario, preposta all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del PdZ, e della gestione dello stesso.
È un organo collegiale, rappresentato da un Coordinatore individuato dal Comune capofila, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato dei Sindaci.
La sua composizione, le sue funzioni e quelle del suo Coordinatore, sono individuate dall’Indice ragionato per la stesura dei Piani di Zona 2010-2012 e dalle Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2013, e regolamentate dal disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.8 Caltanissetta, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 24/02/2016.
Art. 10 – Ufficio di Piano
Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.
Le competenze dell’Ufficio di Piano sono stabilite e regolamentate dal disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.8 Caltanissetta, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 24/02/2016.
L’Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso.
La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell’Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento di funzionamento adottato dal Comitato dei Sindaci e approvato con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun ente aderente.
Art. 11 – Responsabile dell’Ufficio di Piano
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano è nominato dal Comitato dei Sindaci tra i componenti l’Ufficio di Piano ed assume la responsabilità del funzionamento dell’ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento.
Art. 12 – Competenze del Responsabile dell’Ufficio di Piano
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell’ufficio stesso. Esso in particolare:
- garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l’esercizio delle funzioni attribuite all’Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell’attuazione dei programmi affidati all’Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.
Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l’attività dell’Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell’art.4 della presente Convenzione.
Al Responsabile compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi e degli atti d’indirizzo definiti dal Comitato dei Sindaci.
Art. 13 – Tavolo di concertazione territoriale
Il Tavolo di Concertazione Distrettuale, da qui in avanti denominato costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi concernenti la predisposizione del Piano di Zona ed ai programmi e progetti speciali finanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali e comunali (PAC, PO FSE, PO FESR, FEI, FER, Programmi nazionali e regionali sulla non autosufficienza, spesa sociale dei Comuni, ecc.) che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.
Il Tavolo assolve a quanto previsto dalle Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 ed altri programmi di rilievo nazionale e comunitario (es. Piano d’Azione Coesione) in merito a “la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
La disciplina in merito alla costituzione del tavolo, la composizione, l’organizzazione e il funzionamento è stabilita dal disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.8 Caltanissetta, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 24/02/2016.
Art. 14 – Scambio di informazioni
Per tutte le attività – dirette o indirette – legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all’interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l’efficienza o l’efficacia del funzionamento del Piano di Zona dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.
Art. 15 – Impegno degli enti associati
Ciascuno degli enti associati s’impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.
Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.
Art. 16 – Risorse Umane
Le risorse umane operanti ai fini della Convenzione per la gestione dei servizi socio-sanitari sono costituite da personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dei Comuni Associati.
Art. 17 Risorse Finanziarie
Le risorse necessarie all’organizzazione e all’erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea che insieme concorrono a formare il budget di distretto.
Le quote di compartecipazione dei Comuni Associati sono definite in proporzione alla popolazione residente e, in ogni caso, non potranno superare il limite di euro 0,15 per abitante.
L’importo della suddetta quota di compartecipazione sarà determinato, di anno in anno, con apposita deliberazione del Comitato dei Sindaci.
Alle spese per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane che svolgeranno attività lavorativa anche al di fuori dell’orario di servizio, si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato dei Sindaci.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.
Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell’Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l’Ufficio di Piano.
Art. 18 – Collegio arbitrale
Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nominerà l’arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.
In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell’art.810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.
La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art. 19 – Recesso
Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’ente le spese fino alla data di operatività del recesso.
Art. 20 – Scioglimento della convenzione
La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.
Art. 21 – Spese contrattuali
Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.
Art. 22 – Modifica e/o integrazione
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.
Art. 23 – Adesione successiva (da prevedersi solo nei casi in cui non tutti i Comuni del Distretto D8 aderiscano inizialmente alla Convenzione)
L’eventuale richiesta di adesione successiva determina una modifica della presente Convenzione.
Art. 24 – Rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Caltanissetta
Il Sindaco del Comune di Delia
Il Sindaco del Comune di Resuttano
Il Sindaco del Comune di Riesi
Il Sindaco del Comune di Santa Caterina Villarmosa
Il Sindaco del Comune di Sommatino

