Inciampa e si rompe una caviglia a casa, alzandosi durante un videocollegamento in smart working, e il tribunale riconosce la circostanza come infortunio sul lavoro, ammettendola al risarcimento delle spese sanitarie. La sentenza, prima in Italia sul tema, è stata pronunciata dal Giudice del Lavoro di Padova in favore di una donna di 60 anni, dipendente del Dipartimento giuridico dell’Università.
Il pronunciamento risale all’8 maggio scorso ed è stato reso noto in questi giorni dal sindacato Fgu Gilda Unams, al quale la donna è iscritta e al quale ha richiesto l’assistenza legale. L’incidente risale all’8 aprile 2022, quando la donna era caduta in casa in una pausa di una “call”, procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con ricovero in ospedale e intervento chirurgico. L’ospedale aveva indicato a referto 137 giorni di inabilità al lavoro. In un primo momento l’Inail aveva escluso la natura dell’incidente come infortunio sul lavoro, dopo averlo peraltro riconosciuto come indennizzabile in un primo momento.
La lavoratrice si era vista costretta a pagarsi le spese mediche private, le medicazioni e il noleggio della sedia a rotelle. Insieme al sindacato ha quindi presentato un’altra istanza all’Inail per il ristoro dei soldi spesi, respinta, e infine al Giudice del lavoro di Padova. Durante il processo l’Istituto ha riconosciuto l’incidente come infortunio sul lavoro, ma ha ribadito il rifiuto a rifondere le spese mediche private. Il giudice ha invece imposto di rimborsare tutto, per la particolarità del caso e la “non celerità” delle risposte dell’Istituto. Sul tema esiste già una circolare specifica dell’Inail risalente addirittura al 2017, ben prima dell’emergenza Covid-19, secondo cui il “lavoratore agile” è sì tutelato contro gli infortuni sul lavoro, ma ci deve essere “una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa”.
L’assicurazione dei lavoratori “smart” è obbligatoria in particolare se essi sono esposti a fonti di rischio come quello elettrico, connesso con l’uso di macchine di ufficio tipo computer e videoterminali. Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i criteri nel valutare i risarcimenti rientrano tra quelli validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del “rischio elettivo”, ossia quello di comportamenti volutamente rischiosi e non necessari da parte del lavoratore. Nel lavoro agile, gli infortuni sono quindi tutelati se causati da un “rischio connesso con la prestazione lavorativa”, ma anche per quelli legati “alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.
Prevede poi “specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa… sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”. Una dinamica, quella avvenuta nell’abitazione della sessantenne, che il Giudice padovano ha ritenuto rientrare in questi casi.

