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Nel Catanese illegittima la decadenza per assenze di un consigliere comunale il: il Cga condanna il Comune e i consiglieri di maggioranza al pagamento delle spese legali

Redazione 1

Nel Catanese illegittima la decadenza per assenze di un consigliere comunale il: il Cga condanna il Comune e i consiglieri di maggioranza al pagamento delle spese legali

Lun, 07/07/2025 - 17:08

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Con deliberazione del Maggio del 2023, il Consiglio Comunale di Maletto aveva disposto la decadenza dalla carica di Consigliere comunale del Consigliere Luca Saitta e di altri Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Al Consigliere Saitta, in particolare, veniva contestata la violazione dell’art. 16 dello Statuto Comunale e del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per essersi assentato, durante l’anno solare, a tre sedute consiliari.

Il Consigliere Saitta, al fine di opporsi al provvedimento di decadenza disposto nei suoi confronti, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Catania e successivamente – con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – appello al CGA.

Nell’ambito del giudizio di appello gli avvocati Rubino e Impiduglia rilevano come il provvedimento di decadenza impugnato in primo grado fosse illegittime in quanto le tre assenze contestate al Consigliere erano avvenute per motivi lavoro.

Già con, con ordinanza del 14.09.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il CGA aveva disposto la sospensione del provvedimento di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale, rilevando che nel caso di specie assumeva “dirimente rilievo la circostanza che la causa di decadenza è stata fondamentalmente ricondotta a tre assenze, in quanto ritenute non giustificate, dovute a ragioni di lavoro dell’appellante, il quale tuttavia non è un lavoratore dipendente, ma svolge attività di lavoro autonomo quale amministratore unico di una società e ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che nei giorni delle sedute consiliari in cui è risultato assente si trovava in altre città per pregressi impegni”

In esecuzione dell’ordinanza cautelare del CFA il Comune di Maletto aveva disposto la reintegrazione del consigliere Saitta. Tale reintegrazione era, peraltro avvenuta in ritardo, tanto che il suddetto consigliere aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica

Con successiva sentenza – datata 07.07.25 – il CGA ha confermato l’illegittimità del sopra citato provvedimento di decadenza, stigmatizzando, peraltro, la condotta della maggioranza consiliare, attesa la presenza di “elementi che lasciano ipotizzare un uso improprio dell’istituto della decadenza: il procedimento ha coinvolto infatti tutti i consiglieri di minoranza che avevano posto in essere una protesta politica contro il sindaco e la sua maggioranza, configurandosi come strumento di neutralizzazione dell’opposizione piuttosto che come legittimo esercizio del potere sanzionatorio”

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