Salute

Caltanissetta, Cura Italia: banca nega finanziamento, tribunale “ribalta” decisione

Redazione

Caltanissetta, Cura Italia: banca nega finanziamento, tribunale “ribalta” decisione

Gio, 09/07/2020 - 09:49

Condividi su:

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Prima pronuncia del tribunale di Caltanissetta in merito alla richiesta di finanziamento e di credito ai sensi dell’art. 13 del Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23, trasformato nella legge n. 40/2020.

Importantissima odierna decisione del nostro Tribunale in merito alla concessione – inaudita altera parte – del contributo previsto dalla legge per agevolare le ditte in difficoltà economica post pandemia.

E’ infatti notorio, date le moltissime lamentele in questo senso, che le banche a cui le piccole imprese o le ditte individuali si rivolgono per avere accesso alla linea di credito prevista dal governo per far fronte all’emergenza ed alle difficoltà economiche in cui le stesse versano, accampando scuse e pretesti a volte inconsistenti, negano la concessione del beneficio.

Orbene, è chiara disposizione normativa che alle banche è vietato qualsiasi esame sulla concessione o valutazione o meno del credito in quanto è la legge espressamente a prevederlo. La garanzia dello Stato è del 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle impresefino a 499 dipendenti, ma anche alle ditte individuali.

Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito, è sufficiente un’autocertificazione sui ricavi. Solo che le banche non hanno perduto il vizietto di valutare la richiesta alla stregua di un fido vero e proprio da erogare in autonomia, cosa che – ripetiamo – è loro negata.

Tanto premesso, nel mese di giugno ho consigliato ad un mio cliente, titolare di una piccola impresa e che si era rivolto al mio studio in seguito al diniego della propria banca di concedergli il fido, di adire il Tribunale richiedendo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che potesse vedere la banca costretta ad erogare quanto per legge spettante al cliente.

Mi sono determinato in tal senso perchè non c’era nessun motivo ostativo o valido che potesse vietare l’adozione del finanziamento in quanto la ditta intratteneva usuali rapporti bancari caratterizzati da assoluta trasparenza e puntualità già prima della pandemia, non versava in condizioni di dissesto anteriormente alla stessa, nè aveva finanziamenti in default a febbraio 2020, nè presentava esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

A fronte delle emergenze documentali allegate alla richiesta del fido, la Banca ha opposto un generico veto ascrivibile, a suo dire, a mancanza dei requisiti non meglio chiarita nei suoi specifici contorni e quindi in modo generico e pretestuoso.

Le circostanze addotte non sono sfuggite al Giudicante – designato nella persona del G.U. Dott. Francesco Lauricella, il quale dopo una analisi attenta e puntuale basata sullo studio della copiosa documentazione allegata agli atti, ha stabilito che, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum perchè il provvedimento potesse venire adottato anche inaudita altera parte, ha emesso in data odierna ordinanza di accoglimento con la quale ha ordinato alla Banca convenuta di pagare immediatamente la somma di €. 25.000,00 richiesta, fissando anche, nel contempo, l’udienza per la comparizione delle parti al fine di confermare, modificare o revocare l’ordinanza stessa.

Avv. Giuseppe Giunta

Pubblicità Elettorale