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Illecito sportivo, tentativo di “comprare” una gara: Pro Nissa condannata a tre punti di penalizzazione, 4 anni di squalifica per Milazzo. Il dirigente: “E’ una calunnia”

Redazione

Illecito sportivo, tentativo di “comprare” una gara: Pro Nissa condannata a tre punti di penalizzazione, 4 anni di squalifica per Milazzo. Il dirigente: “E’ una calunnia”

Mer, 10/04/2019 - 14:16

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Il tribunale federale territoriale della LND ha condannato la Pro Nissa, per responsabilità oggettiva, per aver tentato di “addomesticare” una partita nel campionato di Futsal di serie C2 della stagione 2017/18. La sentenza dispone: responsabilità oggettiva per la società di Caltanissetta, la penalizzazione di tre punti da scontarsi nella stagione 2019-20 ed una multa di 2.500 euro; inibizione di 4 anni per Carmelo Milazzo, ai tempi vice-presidente della Pro Nissa, e multa di 2.000 euro; squalifica di 4 anni per Simone Pardo ed ammenda di 2.000 euro. Il Tribunale Federale Territoriale era costituito dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’ Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta; nella riunione del 9 aprile 2019 ha assunto le decisioni di cui sopra.

Carmelo Milazzo sentito telefonicamente ha dichiarato: “E’ una calunnia, che infanga il mio nome e quello della società. Faremo immediatamente ricorso ed adiremo anche la giustizia ordinaria. La vendetta di una persona con la quale vi erano dei precedenti e che non aveva esitato ad utilizzare i social per infangarmi. In una partita lui picchiò un nostro ragazzino di 15 anni ed io intervenni per difendere il nostro giovane tesserato: da allora cova astio e voglia di vendetta. Non ho parole, sono rammaricato. Nello sport delle illazioni, senza prove possono causare tutto ciò. Percorreremo tutte le strade per ribaltare questa sentenza”.

Le indagini presero il via nell’aprile 2018. Ripercorriamo le investigazioni condotte dalla Procura Federale, secondo la quale Milazzo e Pardo contattarono il portiere Ruben Ascia (tesserato del Futsal Macchitella di Gela) prima della gara con il S.Giovanni Gemini (del 24-3-2018) per indurlo a far perdere o pareggiare la propria squadra. Ascia ha denunciato e dichiarato “di essere stato contattato nel pomeriggio del 23 marzo 2018, tramite il profilo Facebook dell’amico Di Blasi Giuseppe, da Pardo Simone, ex giocatore di calcio ad 11 (ha anche indossato la maglia della Nissa) ed all’epoca allenatore del Licata Calcio, per conto di Milazzo Carmelo. Ascia nella denuncia precisa che l’incontro era avvenuto alle ore 10,30 del giorno seguente, qualche ora prima della partita, presso il bar dove il Pardo lavorava ed in tale occasione lo stesso aveva promesso all’Ascia, in cambio del favore, un compenso di 500 euro ed un ingaggio quale portiere titolare della Polisportiva Nuova Pro Nissa a partire dalla successiva stagione sportiva. Ascia ha sottolineato di aver subito respinto la richiesta e che dopo un certo periodo di incertezza, dettata dal timore di ritorsioni varie, aveva deciso di denunciare i fatti con la nota del 10 aprile 2018, allegando uno screenshot del 23.3.18 alle h.17,23, proveniente dal profilo del social Messenger di Peppe Di Blasi con il messaggio “Ciao, sono Simone Pardo; chiamami urgentemente …omissis…”.

Al Collaboratore della Procura Federale nel maggio 2018, Ascia ha confermato integralmente quanto esposto in denuncia, precisando che non aveva riferito a nessuno della proposta rivoltagli e che la partita in questione era comunque terminata con la vittoria del S. Giovanni Gemini con il risultato di 6-2.

Il Macchitella era primo in graduatoria con 53 punti: perse quella gara, terzultima giornata di campionato, ed in testa alla classifica balzò la Pro Nissa con 55 punti in seguito alla vittoria per 10 a 1 sul Città di Nicosia e mantenne la testa della vetta, vincendo le due partite successive e conquistando anche la promozione diretta in C1

Ascia ha poi aggiunto che in passato aveva avuto dei contrasti con il Milazzo perché, al termine della partita Futsal Macchitella-Polisportiva Nuova Pro Nissa, giocata la stagione precedente, gli aveva sferrato un pugno alle spalle, accusandolo di avere perso tempo durante le fasi di gioco. La questione si era risolta con una “stretta di mano” alla fine della gara tra le due squadre della stagione in corso quando il Pardo, accompagnandosi al Milazzo, si era attivato per un definitivo chiarimento.

Carmelo Milazzo interrogato nel corso del procedimento ha escluso di conoscere tale “Peppe Di Blasi” e nella maniera più assoluta di avere richiesto l’aiuto del Pardo, suo amico da tempo, per alterare il risultato della gara.

Di Blasi Giuseppe, sentito nel giugno 2018 ha ammesso di avere mandato il 23.3.18 un messaggio via Facebook a nome e nell’interesse di Pardo, suo amico da vecchia data, contenente il recapito telefonico dello stesso, ma ha precisato che ciò era avvenuto per il mancato funzionamento del cellulare di quello e che il destinatario avrebbe dovuto essere tale Ascia Tony, cui si intendevano richiedere informazioni riguardanti un ristorante da quello gestito a Gela.

Il Tribunale Federale Territoriale ha ritenuto che gli elementi dell’addebito contestato vanno ritenuti sussistenti. Sempre secondo il Tribunale “è ben spiegabile che la proposta sia stata fatta nell’interesse del Milazzo, considerati sia la funzione di questo quale dirigente della Pol. Nuova Pro Nissa sia il rapporto di stretta conoscenza con il Pardo, ammesso da entrambi con specifico riferimento all’ambito calcistico. Alla luce di quanto emerso si osserva che l’illecito sportivo contestato, in conformità all’orientamento della giustizia federale, non è “a formazione progressiva”, bensì “a consumazione anticipata” (Coll. Garanzia sez. unite CONI n.3/2016). Si consuma dunque con il semplice compimento di uno o più atti diretti ad alterare il risultato di una gara, rivolti a soggetti appartenenti alla sfera tecnica (calciatori, tecnici, componenti della terna arbitrale) aventi la adeguata capacità causale anche senza che il programma illecito del proponente sia stato raggiunto. Deve pertanto ritenersi avvenuto il contatto ed a nulla rileva la mancanza di una prova certa che l’Ascia abbia realmente favorito la sconfitta sul campo della sua squadra nell’incontro con il S. Giovanni Gemini; risultato che in concreto ha comunque favorito la Polisportiva Nuova Pro Nissa, società di cui il Milazzo era vice-presidente ed alla fine del campionato promossa in serie C/1. Dell’illecito quindi, quanto meno al livello di atti rivolti alla alterazione del risultato della gara A.S.D. S. Giovanni Gemini Futsal-A.S.D. Futsal Macchitella, disputata il 24.3.2018 e valevole per il campionato di serie C/2 di Calcio a 5, vanno ritenuti responsabili ai sensi degli artt. 1 bis c.1 e 7 C.G.S. sia Pardo Simone, autore materiale del contatto con Ascia Ruben, sia Milazzo Carmelo, quale ispiratore dello stesso in quanto dirigente della società Polisportiva Nuova Pro Nissa, a favore della quale la condotta antisportiva era mirata, posto che non è emerso alcun interesse personale del primo all’esito della gara. Da ciò consegue per la A.S.D. Polisportiva Nuova Pro Nissa la responsabilità oggettiva”.

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