Salute

San Cataldo. C’è l’ordinanza per rendere il “Comune plastic free”: divieto di utilizzo dal 1 agosto di prodotti non biodegradabili.

Redazione 1

San Cataldo. C’è l’ordinanza per rendere il “Comune plastic free”: divieto di utilizzo dal 1 agosto di prodotti non biodegradabili.

Mar, 19/03/2019 - 19:01

Condividi su:

SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto il divieto agli esercenti sul territorio comunale, alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile, a decorrere dal 1° agosto di quest’anni . Si tratta della cosiddetta ordinanza ribattezzata “Comune Plastic free” per ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso e materie prime non biodegradabili nel territorio cittadino. Nell’ordinanza è stato anche spiegato che sarà consentito l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei magazzini, comunque non oltre il 31 agosto di quest’anno. L’amministrazione comunale intende impegnarsi a rendere il Comune di San Cataldo “Comune Plastic Free“, ossia libero dalla plastica, perché consapevole che le Istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio. Ciò al fine di ridurre la produzione di rifiuti e rendere più economico lo smaltimento degli stessi, aumentando la quota dei rifiuti destinati a forme differenziate di conferimento meno costose; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche; utilizzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte a implementare il principio della sostenibilità ambientale; orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. Nell’ordinanza è fatto divieto ai titolari delle attività della ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, paninerie, chioschi, rosticcerie, friggitorie e attività similari, aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi commerciali di generi alimentari ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla commercializzazione di stoviglie per alimentari, a decorrere dal 1 agosto, l’utilizzo o la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio: posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette); piatti (di qualsiasi forma e dimensione); bicchieri (di qualsiasi forma e dimensione); coppe, coppette, ciotole e ciotoline; vassoi e contenitori in polistirolo; cannucce; mescolatori per bevande; aste per palloncini; bastoncini cotonati. Successivamente al 1 agosto 2019 è consentita la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei banchi alla clientela e nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque non oltre il 31 agosto. E’ fatto divieto ai commercianti, ai privati, alle associazioni, ai comitati, agli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, distribuire al pubblico “materiale monouso” del tipo non biodegradabile e non compostabile (posate, piatti, bicchieri, vassoi/vaschette in polistirolo, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini), dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza agli esercenti, ai commercianti e tutti gli Enti privati e pubblici operanti nel territorio comunale, di dotare le macchinette per la distribuzione automatica di bevande, poste in luoghi pubblici e/o privati, di sistemi di distribuzione delle bevande in contenitori biodegradabili e compostabili. Pertanto è fatto obbligo a tutti i residenti, ed ai visitatori della Città di utilizzare esclusivamente “materiale monouso” del tipo biodegradabile e compostabile (sacchetti da asporto, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati). I trasgressori saranno sottoposti all’applicazione della sanzione amministrativa da 25 € a 500 €. Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre a irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno 5 giorni.

– Ch

Pubblicità Elettorale