Salute

Campofranco. Riconosciuta precedenza assoluta a collaboratrice scolastica per il trasferimento in scuole vicine al suo paese.

Redazione 1

Campofranco. Riconosciuta precedenza assoluta a collaboratrice scolastica per il trasferimento in scuole vicine al suo paese.

Gio, 29/11/2018 - 00:03

Condividi su:

CAMPOFRANCO. Riconosciuta la precedenza assoluta alla collaboratrice scolastica che chiedeva il trasferimento da Bagheria in una delle scuole più vicine a Campofranco, luogo di residenza del disabile di cui è referente unica. Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, ha dato ragione alla ricorrente, collaboratrice scolastica, obbligando il MIUR a trasferirla in una delle scuole da essa scelta nella propria domanda di trasferimento, garantendole il diritto di precedenza assoluta negli spostamenti nella provincia di Caltanissetta. Il giudice, dott.ssa Chiara Gagliano, ha infatti accolto in toto la tesi difensiva dei legali Carità e Chiparo accogliendo totalmente il ricorso e ritenendo nel caso di specie di  dover disapplicare l’ordinanza ministeriale n. 207/2018 nonché degli artt. 13 e 14 del CCNI mobilità 2018/2019, riconoscendo alla collaboratrice scolastica il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, L. 104/92. Nel provvedimento, infatti, il giudice ritiene sussistenti i requisiti per la proposizione e l’accoglimento del ricorso in quanto, innanzitutto, la stessa risulta referente unica del proprio padre, portatore di handicap grave. La negazione del trasferimento interprovinciale può comportare un pregiudizio grave alla sfera personale e familiare della ricorrente e del disabile della quale lei si prende cura. L’organo giudicante rileva inoltre la nullità del citato CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale a colui che assiste un soggetto portatore di handicap grave. L’applicazione letterale del CCNI così come formulato comporterebbe infatti la violazione dell’art. 601 d.lgs 297/1994, oltre che dei principi costituzionali quali l’art. 3, comma 2, e 38 della Costituzione, dell’art. 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009. L’avv. Francesco Carità, legale della ricorrente, si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto per aver garantito alla ricorrente di potersi trasferire quanto più vicino al domicilio del disabile affetto da grave malattia. Conclude dicendo che: “E’ illegittimo ed irragionevole negare la possibilità di trasferimento ai figli del disabile, non inserendo il diritto di precedenza anche nella mobilità provinciale. Ciò che va protetto è l’interesse del disabile, che deve essere sempre riconosciuto e tutelato, contrariamente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.

Pubblicità Elettorale