”La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno e e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave OPEN ARMS, come ricostruita dal Tribunale nel lasso di tempo in imputazione, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero impugnante”.
E’ quanto scrivono i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 17 dicembre ha reso definitiva l’assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo OPEN ARMS. Salvini il 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo ”perché il fatto non sussiste” dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Accuse che erano state mosse dai pm per non aver consentito, nell’agosto del 2019, lo sbarco della ong spagnola rimasta in mare per 19 giorni con a bordo 147 migranti. Contro la sentenza la procura di Palermo lo scorso luglio aveva presentato ricorso per saltum, impugnando il provvedimento direttamente davanti alla Suprema Corte.
La procura generale della Cassazione, con i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano, al termine della requisitoria aveva chiesto di confermare l’assoluzione rigettando il ricorso dei pm siciliani. Richiesta accolta dai supremi giudici. ”Risulta, infatti, che ai migranti (giunti nelle acque territoriali nelle prime ore del 15 agosto 2029 a bordo della OPEN ARMS) sia stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco; tuttavia, a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente da Matteo Salvini tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell’Interno, di far rotta in altra direzione”, si legge nelle 77 pagine delle motivazioni. In particolare, sottolineano i supremi giudici, ”è stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all’atto dei salvataggi) un porto per sbarcare (Il 18 agosto 2019), modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di Palma di Maiorca) proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in Ceuta), in adesione alla richiesta del comandante della nave”. Inoltre ”sono stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la OPEN ARMS, raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla OPEN ARMS; e ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell’Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine”. ”In altri termini – sottolineano i supremi giudici – quel che non è stato consentito alla nave OPEN ARMS, o meglio a coloro che erano ancora a bordo, è stata una condotta determinata, rappresentata dallo sbarco su suolo italiano, ma non ha avuto luogo, secondo la stessa prospettazione accusatoria, una limitazione della libertà di locomozione”. Infine “la contestazione del delitto di rifiuto di atti di ufficio – scrivono ancora i supremi giudici – ha assunto che la richiesta di Pos avrebbe dovuto essere esitata positivamente, senza ritardo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità. Tuttavia, il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell’atto abbia avuto incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, che, rispetto ai poteri e ai doveri delle autorità italiane, non può correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna, rispetto a fatti che abbiano rilevanza solo all’interno della comunità che viaggia sulla stessa”.

