Salute

Caltanissetta. Divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026

Redazione 3

Caltanissetta. Divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026

Mar, 23/12/2025 - 14:12

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Con Ordinanza n.39 del 19/12/2025, il sindaco ha stabilito il divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi tipologia, ancorchè di libera vendita, sull’intero territorio Comunale a partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026 in luogo pubblico ed anche in luogo privato, in tale ultimo caso specialmente se possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Un provvedimento volto a tutelare l’incolumità pubblica e a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, nell’ottica di limitare danni materiali al patrimonio pubblico e privato e soprattutto i consueti infortuni che si verificano su tutto il territorio nazionale nel corso della notte di Capodanno e dei giorni di festività successivi.

Le detonazioni, inoltre, determinano anche l’aumento di polveri sottili che contribuiscono ad elevare l’inquinamento atmosferico e rappresentano una seria problematica anche per il benessere degli animali, in quanto il fragore dei fuochi d’artificio e dei materiali esplodenti comporta spesso per gli stessi uno stress uditivo psico-fisico sufficiente a causare anche gravi conseguenze.

Tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, inoltrre,vi sono i minori, ai quali deve essere riservata speciale tutela.

È utile evidenziare anche che, fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della suddetta Ordinanza comporta:

–    l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;

–    la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d’artificio, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

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