Salute

Mussomeli, ordinanza sindacale n.68 posizionamento canne fumarie delle caldaie

Carmelo Barba

Mussomeli, ordinanza sindacale n.68 posizionamento canne fumarie delle caldaie

Gio, 12/09/2019 - 07:15

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MUSSOMELI –  “Facendo tesoro delle varie segnalazioni pervenute ad opera di molti miei concittadini, ha scritto sul social il sindaco Giuseppe Catania – ieri ho provveduto alla firma dell’ordinanza sindacale n° 68 del 10 settembre 2019, finalizzata a dare disposizioni in ordine al posizionamento delle canne fumarie delle caldaie nel comune di Mussomeli.
Da oggi dunque, ci saranno dei vincoli ben precisi per il posizionamento delle canne fumarie di caldaie (soprattutto con combustibile solido liquido e dunque pellet, gasolio, etc).
L’obiettivo è quello di regolamentare una situazione che genera, con l’apprestarsi dell’inverno e l’accensione delle caldaie, disagi in molti cittadini, prevenendo così pericoli che minacciano la salute pubblica e la sicurezza urbana”. E’  questa l’ordinanza n.68 del 10 settembre 2019:  “Il Sindaco, Premesso che: La norma UNi7129 disciplina il posizionamento a parete dei terminali di scarico o di tiraggio degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW. In base alla potenza dell’apparecchio e alla sua tipologia (atmosferico o soffiato) la norma individua le zone di rispetto all’interno delle quali non è possibile posizionare gli scarichi dei terminali. Per esemplificare, quest’ultimi devono rispettare le distanze da elementi sensibili come: finestre, abbaini, poggioli, angoli dell’edificio, piani di calpestio, fori di aerazione/ventilazione. La norma UNI 10683 disciplina il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35kW ed esclude la possibilità per tali apparecchi di scaricare a parete, obbligando sempre lo scarico sopra il tetto dell’edificio. La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata traslando in verticale di 1,30 mt l’estradosso della copertura. Il D.Lgs. 152/2006 disciplina il posizionamento dei camini per impianti di qualsiasi combustibile di potenza superiore al valore di soglia (>35kW). Nell’allegato IX parte II al punto 2.9 tale decreto afferma: “Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.”

Per quanto riguarda le distanze rispetto alla proprietà altrui il Comune potrebbe intervenire normativamente attraverso il Regolamento Edilizio Comunale e che il Comune di Mussomeli, nel proprio strumento urbanistico, non contiene norme relative alle distanze delle canne fumarie dai c.d. elementi sensibili. Richiamati i due seguenti articoli del codice civile: art. 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. art. 844. Immissioni. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso . Richiamato il seguente articolo del codice penale: art. 674. Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. Considerato che si registrano numerose segnalazioni da parte di cittadini relative a problemi per la salute pubblica cagionati dalla posizione delle canne fumarie Rilevato che con l’approssimarsi della stagione invernale occorre offrire i necessari chiarimenti al fine di garantire il rispetto delle norme sopra citate a salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza urbana; Visti la Legge n. 10/91, il D.P.R. n. 412/93, il D.P.R. n. 551/99, il D.Lgs. n. 192/05, il D.Lgs. n. 311/06; il D.M. n. 37 del 22/01/2008; la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti; le Norme Tecniche UNI vigenti; l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Ritenuta la propria competenza ad adottare provvedimenti contingibile ed urgente al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica e la sicurezza urbana; ORDINA Fermo restando l’obbligo di messa norma nei modi e tempi contenuti nella specifica normativa di settore, che i proprietari/utilizzatori di canne fumarie provvedano, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all’adeguamento delle stesse secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella: Combustibile della Potenza al focolare Posizione del terminale della canna fumaria SOLIDO/LIQUIDO Maggiore di 35 kW Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta. SOLIDO/LIQUIDO Minore di 35 kW La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata traslando in verticale di 1,30 mt l’estradosso della copertura GASSOSO Maggiore di 35 kW Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta. GASSOSO Minore di 35 kW Attualmente non sono previsti dalla legislazione nazionale limiti per apparecchi di potenzialità inferiore a 35 Kw pertanto: in caso di canna fumaria, sono ritenute adeguate le altezze idonee per gli impianti di potenza > 35 Kw; per gli scarichi a parete si riporta seguente tabella con distanze obbligatorie come da norma UNI 7129/2015 (*). (*) TABELLA DISTANZE SCARICHI A PARETE (solo per caldaie a gas con potenza Minore di 35 kW) Posizionamento del terminale Quota Distanze minime (cm) 4 -7 kW oltre 7 kW fino a 16 kW oltre 16 kW fino a 35 kW Sotto finestra A1 30 50 60 Adiacenza ad una finestra A2 40 40 40 Sotto apertura di aerazione/ventilazione Bl 30 50 60 Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione B2 60 60 60 Distanza in verticale tra due terminali di scarico CI 50 100 150 Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico C2 50 80 100 Sotto balcone* D1 30 30 30 Fianco balcone D2 1 00 1 00 100 Dal suolo o da altro piano di calpestio E 40 150 220 Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali** F 30 30 30 Sotto gronda G 30 30 30 da un angolo/rientranza/parete dell’edificio H 30 30 30 AVVERTE – che resta ferma la totale responsabilità a carico del responsabile dell’impianto termico per danni a persone, animali e cose che dovessero verificarsi a causa dell’utilizzo del non corretto utilizzo dell’impianto termico e della relativa canna fumaria; – che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà a inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; – che la Polizia Locale è incaricata del controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza”.