Salute

Calcolo danno biologico e diritto al risarcimento

Redazione

Calcolo danno biologico e diritto al risarcimento

Mer, 28/08/2019 - 20:52

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Tra i temi più importanti della giurisprudenza c’è quello del danno biologico. Con questo termine si fa riferimento alla lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica e psichica della persona. Si tratta di un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione 12 dicembre 2003. Esso si verifica quando si pone in essere l’esistenza di una lesione fisica o psichica della persona, di una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio, e quando vi è un nesso causale tra la lesione subita e la compromissione della vita del danneggiato. Vi è, ad esempio, un danno alla salute di un soggetto quando  si verifica una modifica del suo aspetto esteriore, riduzione della capacità di relazionarsi con altri individui, riduzione della capacità lavorativa e perdita di opportunità sul lavoro, perdita della capacità sessuale e danno psichico.

La consulenza di uno specialistica medico legale è molto importante, anzi imprescindibile. Per calcolo danno biologico e la richiesta del giusto risarcimento danni è necessaria una perizia di parte, atta a valutare accuratamente tutti i danni subiti e giustificare, quindi, l’attribuzione di un adeguato punteggio. Se questa manca, infatti, la quantificazione del danno biologico effettuata dal medico legale della Compagnia di Assicurazione sarà l’unica base per l’offerta del risarcimento danni.
La legislazione attuale divide il danno biologico in due grandi sottocategorie: danno biologico micropermanente (calcolo danno biologico da 1 a 9 punti di invalidità) e danno biologico macropermanente (calcolo danno biologico oltre 9 punti di invalidità).
Può avvenire valutazione del danno in caso di incidente stradale, incidente sul lavoro o errore medico. Per il calcolo danno biologico e per determinare, dunque, l’entità del risarcimento danni ci si basa su tabelle elaborate da vari tribunali, in particolare sulla tabella del Tribunale di Milano.

Sono definite lesioni micropermanenti quelle lesioni che non superano i 9 punti di invalidità.  Il risarcimento danni per le lesioni di lieve entità solitamente viene liquidato in: danno biologico permanente con importo crescente in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità  e ridotto con il crescere dell’età del soggetto dello 0,5% per ogni anno, a partire dall’undicesimo anno di età;
Danno biologico temporaneo: con importo fisso per ogni giorno di inabilità; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione è relativa alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Le lesioni devono essere provabili clinicamente.

Sono macropermanenti quelle lesioni che superano i 9 punti di invalidità. Per esse si fa riferimento ai classici testi di valutazione (Baremes) e, per quanto riguarda la successiva liquidazione, ci si riferisce alla Tabella del Tribunale di Milano. Si calcola poi il danno morale (solitamente da un minimo di 1/4 ad un massimo di 1/2 del danno biologico).

Il metodo di calcolo del danno non patrimoniale propone dal 2009 la c.d. liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di danno biologico standard, di personalizzazione del danno biologico e di danno morale. Il risarcimento di quest’ultimo è basato su una percentuale, solitamente da 1/4 ad un massimo di 1/2 del danno biologico, ma può variare in base ai singoli casi.

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