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Mussomeli, incarico in qualità di CTP del Comune a Salvina Mingoia causa Pellitteri Vincenzo

Carmelo Barba

Mussomeli, incarico in qualità di CTP del Comune a Salvina Mingoia causa Pellitteri Vincenzo

Gio, 13/09/2018 - 10:08

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 MUSSOMELI – Con determinazione n.14 del 12.09.2018 del segretario generale  dottoressa Lucia Maniscalco   è stato affidato l’ incarico alla dott.ssa Salvina Mingoia in qualità di CTP nella causa Pellitteri Vincenzo c/ Comune n.3319/2016 R.G.    Questo il dispositivo agli atti del Comune: “PREMESSO: -che con atto di citazione, notificato in data 7 novembre 2016, il sig. Pellitteri Vincenzo, nato a Palermo il 25 giugno 1986, ha citato il Comune di Mussomeli dinanzi al Tribunale di Caltanissetta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, verificatosi in data 23 luglio 2014, mentre percorreva via Valentino Mazzola a bordo di un ciclomotore, quantificati in complessivi € 32.258,00 oltre rivalutazione e interessi come per legge;

-che con deliberazione n.134 del 4 settembre 2018 la Giunta, condividendo, il suggerimento del legale di fiducia dell’Ente, avv. Marcella Pignatone, giusta la nota pec acquisita al protocollo al n.12996 del 18 giugno 2018, individuava quale Consulente Tecnico di Parte del Comune, al fine di valutare la natura e l’entità delle lesioni subite dal sig. Pellitteri nella causa di cui in oggetto, la Dott.ssa Salvina Mingoia nata a San Cataldo il 23 marzo 1976 dando atto della spesa nel limite massimo di euro 1.000,00;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso con pec del 7 settembre 2018 e assunto

al prot. n.17662 di pari data dell’importo complessivo di euro 500,00;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico suddetto impegnando la relativa spesa;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall’art.6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.92 del 20 maggio 2014,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.66 del 9 giugno 2016 avente ad oggetto “Art. 6 regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  -Approvazione nuova struttura organizzativa”;

DATO ATTO che il Consiglio comunale dell’Ente, con provvedimento n. 33 del 7

luglio 2016, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Mussomeli, giusta espressa richiesta a mezzo nota Pec n.9194 del 21 giugno 2016 dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.13851;

VISTO l’art. 250 del decreto legislativo n. 267/2000, che detta le regole cui attenersi nella gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. di disciplina delle procedure di

affidamento;

CONSIDERATO che nel caso di specie trattasi di un incarico di CTP, il cui importo è contenuto in 500 euro e pertanto, data l’urgenza, è possibile procedere all’affidamento diretto;

RILEVATO:

-che la figura del CTP ha il ruolo di svolgere l’incarico peritale in relazione alla causa in oggetto secondo la disciplina contenuta nell’art.201 del c.p.c. “Il Consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell’art.194 alle operazioni peritali del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all’udienza e/o alla Camera di Consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU;

-che al suddetto scopo, il contratto è stipulato a mezzo scambio di lettere;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di affidare, di conseguenza, l’incarico alla dott.ssa Mingoia Salvina nata a San Cataldo (CL) il 23 marzo 1976 in qualità di consulente tecnico di parte, C.F. MNG SVN 76C63 H792K nella causa dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta promossa dal sig. Pellitteri Vincenzo c/ Comune di Mussomeli secondo le vigenti norme in materia;

3- di impegnare la somma complessiva di euro 500,00 sulla missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione programma 2 segreteria generale voce di bilancio 1.3.2.99 cap.123;

4- di dare atto:

-che la spesa di cui al presente atto viene assunta nei limiti previsti dagli art. 163 e 250 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge e necessaria per garantire la continuità del servizio connesso alle funzioni fondamentali dell’Ente;

-che l’atto è coerente con il contenuto del bilancio 2016/2018 stabilmente

riequilibrato e con le misure di risanamento individuate;

-che in applicazione del Piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione e della legalità, approvato con delibera di Giunta n. 16 del 25 gennaio 2018 per il Responsabile dell’ufficio contenzioso, non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 7 luglio 2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;

5- di dare atto, altresì, che il contratto assumerà la forma dello scambio di corrispondenza come previsto dall’art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..”

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