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Province, nuova versione riforma: ecco cosa prevede il DDL Crocetta

Michele Spena

Province, nuova versione riforma: ecco cosa prevede il DDL Crocetta

Gio, 13/02/2014 - 21:56

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images (3)PALERMO Ecco che cosa prevede la nuova ‘legge cornice’ sulle province, divisa in otto norme, presentata all’Ars dal governo Crocetta con l’intesa della maggioranza e che ora potrebbe contare sul sostegno decisivo del M5s dopo il via libera giunto dal web:

I CONSORZI. Si istituiscono 9 liberi consorzi di Comuni che eserciteranno le funzioni delle province regionali e le sostituiranno interamente. Faranno eccezione Palermo, Catania e Messina istituite invece città metropolitane. Le caratteristiche dei liberi consorzi sono la continuità territoriale tra i comuni aderenti e popolazione non inferiore a 150 mila abitanti. I Comuni che vorranno aderirvi dovranno farlo entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

LE FUNZIONI. Ai liberi consorzi si applicano i principi previsti per l’ordinamento dei comuni sullo status degli amministratori, l’ordinamento finanziario e contabile, il personale. Le funzioni dei liberi consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, saranno le seguenti: pianificazione territoriale, programmazione e sviluppo economico del territorio, programmazione dello sviluppo turistico, programmazione e coordinamento dei settori pesca e agricoltura, a questi vanno aggiunte funzioni di cui e’ ora titolare l’ente regionale, il sistema del trasporto pubblico locale, la raccolta dei rifiuti e l’approvvigionamento delle risorse idriche. Le stesse funzioni spetteranno alle città Metropolitane.

ELEZIONI. L’assemblea del libero consorzio e’ composta dai sindaci dei comuni appartenenti e da un numero di consiglieri determinati nel modo seguente: venticinque consiglieri nei consorzi con popolazione fino a duecentocinquantamila abitanti, trentacinque consiglieri con popolazione fino a trecentocinquantamila abitanti, quarantacinque consiglieri per tutti gli altri. Il presidente del libero consorzio e’ eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti a maggioranza assoluta dei voti.

CITTA’ METROPOLITANE. Gli organi delle città metropolitane saranno il presidente eletto tra i sindaci dei comuni aderenti, la giunta composta da 8 assessori scelti dal presidente tra i componenti dell’assemblea, l’assemblea che sarà composta dai sindaci dei comuni aderenti e da 45 consiglieri comunali e circoscrizionali eletti dai rispettivi consigli. La cessazione della carica ricoperta presso il comune o la circoscrizione comporta la decadenza dagli organi della città metropolitana. Resta nel ddl l’emendamento che prevede un intesa tra le città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.

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