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Bollette Ato, il legale del comitato di quartiere San Domenico ribadisce: “Pagamenti del 2006, prescritti”

Redazione

Bollette Ato, il legale del comitato di quartiere San Domenico ribadisce: “Pagamenti del 2006, prescritti”

Lun, 04/02/2013 - 20:59

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CALTANISSETTA – Oggi  (ieri per chi legge) sono stato contattato da Settimo Ambra, nella sua qualità di Presidente del comitato di quartiere San Domenico, il quale mi ha chiesto spiegazioni e chiarimenti in merito all’articolo pubblicato ieri  a firma del liquidatore dell’Ato Cl 1 dott.ssa Elisa Ingala.

Nello specifico mi è stato chiesto se risulta a verità quanto dichiarato dalla stessa dott.ssa in merito al perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento che in questi ultimi giorni sono arrivati a tantissimi contribuenti.

Dal momento che la risposta potrebbe, penso, interessare tanti concittadini, mi permetto di replicare a quanto affermato dalla dott.ssa Ingala.

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha stabilito che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Orbene, è di tutta evidenza che il legislatore ha dato la possibilità agli Enti Locali di poter procedere alla notifica, relativamente ai tributi di propria competenza, facendo anche a meno della notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario disciplinata dalla legge 890/1982 (quella con la busta verde per intenderci).

Ebbene, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, richiamata dalla dott.ssa Ingala, si riferisce solo ed esclusivamente a tale ultima forma di notifica ossia alla notifica a mezzo del servizio postale prevista e disciplinata dalla legge n. 890 /1982 laddove l’agente postale agisce sempre come “nuncius”, cioè ausiliario dell’agente notificatore.

Siffatta lettura interpretativa è anche suffragata dal fatto che la Consulta ha affermato il principio secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).

Lo stesso favor per il soggetto notificante non può essere applicato anche quando lo stesso, anziché avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario per effettuare la dovuta notifica, si sia avvalso del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale ultima ipotesi, che poi è quella di cui si discute, non possono essere invocati i vantaggi connessi alla notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario e pertanto la notifica si perfeziona per il soggetto notificante solo nel momento in cui l’atto notificato è pervenuto a conoscenza del destinatario ovvero sia tornata indietro al mittente per compiuta giacenza.

In conclusione,  i pagamenti relativi ai tributi 2006 sono prescritti qualora siano pervenuti ai contribuenti dopo il 31/12/2012.

Avv. Vincenzo Toscano

Legale del Centro Consulenza e

Comitato di Quartiere san Domenico