Salute

Caltanissetta, riunione del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso: domenica 30 novembre

Redazione

Caltanissetta, riunione del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso: domenica 30 novembre

Sab, 29/11/2014 - 08:10

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assemblea sCALTANISSETTA – Il Presidente della Mutua Società Cattolica “Maria SS. della Catena” Cav. Rosario Scancarello, comunica che domenica 30 novembre 2014  alle ore 10, presso l’Istituto Testasecca di viale della Regione  n° 1 Caltanissetta,  si riunirà il Consiglio direttivo del CO. RE.SI. Coordinamento. Regionale Siciliano della Società di Mutuo Soccorso, presieduto dal Predente regionale Giuseppe Ciavirella   per discutere e valutare  gli argomenti sulla legge regionale  del 10/8/2012  n°46 e sulle  modifiche della  legge 3818 del 15/4/1886 che stabiliscono  l’iscrizioni nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese .

Con il decreto legge del 18 ottobre 2012 n° 179  è istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative e  con il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

congr-coresi CL 19-1-14 016Le attività previste dalle lettere a) b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L’articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

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