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Corte d’Appello Caltanissetta, Borsellino: ‘poliziotti consapevoli delle bugie di Scarantino’

Redazione

Corte d’Appello Caltanissetta, Borsellino: ‘poliziotti consapevoli delle bugie di Scarantino’

Lun, 02/03/2026 - 18:46

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“C’era piena condivisione delle modalità di conduzione delle indagini da parte degli imputati, ossia dei componenti del gruppo che più di altri si trovarono impegnati in attività irregolari o illecite idonee ad orientare la volontà di Scarantino a rendere le sue dichiarazioni mendaci”.

Lo scrive la corte d’Appello di CALTANISSETTA che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Sotto la supervisione del loro capo, Arnaldo La Barbera, poi deceduto, avrebbero, tra l’altro, costruito a tavolino falsi pentiti come Vincenzo Scarantino.

“Può considerarsi incontestabile quindi la pluralità di indizi in ordine all’adesione da parte di Bo, Mattei e Ribaudo in particolare alla complessiva attività che sostenne e indusse Scarantino ad accusare soggetti estranei alla strage.- proseguono i giudici – Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera (e in realtà oramai consolidatesi per la condivisione ampia ricevuta sia dai vertici della polizia sia da quelli della Procura competente) consapevoli di stare instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose”.

“Né si può discutere del fatto – concludono – che essi potessero avere dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate. Si trattava di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o mistificarli”.

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