Nella riunione del 12 febbraio 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha approvato la delibera n. 37/26/CONS contenente le disposizioni regolamentari di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in riferimento al referendum popolare confermativo sulla giustizia indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.
Il regolamento entra in vigore da oggi, data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità, unitamente ai modelli allegati per i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. A partire dalla data di pubblicazione le emittenti sono tenute a dare attuazione alla delibera n. 37/26/CONS e, per quanto riguarda la RAI, al provvedimento del 10 febbraio 2026 della Commissione Vigilanza Rai, al fine di garantire per ciascuna posizione referendaria un’informazione completa, imparziale e corretta sul quesito referendario, nei notiziari e nel resto della programmazione informativa diffusa da ciascuna testata.
Attraverso il sistema dei dati di monitoraggio l’Autorità vigilerà per garantire parità di chances e di trattamento tra i soggetti politici referendari, intervenendo in caso di squilibri, ove non autonomamente ripristinati da parte delle emittenti. Come stabilito in occasione delle più recenti tornate elettorali, anche sulla base di alcune sentenze del Giudice Amministrativo, l’Autorità, sia per i telegiornali, sia per i programmi di informazione in ambito nazionale, non si limiterà a valutare la quantità di tempo fruita dai soggetti politici referendari nella programmazione, ma considererà le fasce orarie in cui l’esposizione dei soggetti referendari avviene, sulla base degli ascolti registrati dall’Auditel.
Prima dell’adozione dei propri provvedimenti, l’Autorità garantirà alle emittenti la possibilità di presentare osservazioni e fornire chiarimenti relativi ai dati di monitoraggio, che saranno trasmessi con cadenza settimanale nell’ambito di un formale processo di contraddittorio. Per quanto riguarda il divieto di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 9 legge 28/00), l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di definire l’ambito della sanzione, ha circoscritto – come già avvenuto per il referendum dello scorso anno – l’intervento ripristinatorio mediante rimozione alle sole attività di comunicazione istituzionale che riguardino, direttamente o indirettamente, le tematiche connesse al quesito referendario.

