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Cassazione conferma che, in materia di Prelievo Erariale Unico (Preu) è legittimata al calcolo della base tassabile

Redazione 1

Cassazione conferma che, in materia di Prelievo Erariale Unico (Preu) è legittimata al calcolo della base tassabile

Mer, 14/01/2026 - 00:27

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La Corte di Cassazione conferma che in materia di Prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da gioco, quando si tratta di dispositivi “non collegati alla rete statale di raccolta del gioco o che, in ogni caso, non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) è legittimata a procedere a una determinazione induttiva, calcolando la base tassabile applicando l’“imponibile medio forfetario giornaliero di 3mila euro per 365 giorni di presunta operatività dell’apparecchio”, così come previsto dalla Legge di Stabilità.

Come riporta Agipronews, partendo da questo principio, la Corte ha respinto il ricorso del titolare di un bar in provincia di Agrigento, che contestava una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di II grado della Sicilia, la quale aveva confermato un provvedimento di Adm sul calcolo del Preu per un apparecchio scollegato dalla rete statale. L’esercente sosteneva di aver utilizzato l’apparecchio irregolare solo per pochi giorni prima della verifica, presentando a supporto una dichiarazione di un terzo, ritenuta però dalla Corte “assolutamente generica e priva di ogni requisito formale”, oltre che riferita a fatti risalenti nel tempo.

A tal proposito, la Cassazione ha chiarito che la presunzione introdotta dal legislatore non è assoluta, ma può essere superata solo con “prova documentale contraria” che rispetti “comunque la normativa tributaria sostanziale”.

La sentenza sottolinea inoltre che la disciplina del Preu serve a governare situazioni in cui i dati di gioco “non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati”, giustificando così accertamenti presuntivi basati su criteri forfetari, per evitare che l’assenza di tracciabilità diventi un vantaggio fiscale per l’operatore. La Cassazione definisce quindi il ricorso “manifestamente infondato”, richiamando il “carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati”.

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