Salute

Caltanissetta, elezioni 2024. La guida completa per il voto del Sindaco e del Consiglio Comunale

Redazione

Caltanissetta, elezioni 2024. La guida completa per il voto del Sindaco e del Consiglio Comunale

Mer, 22/05/2024 - 11:55

Condividi su:

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Caltanissetta.

A seguire le risposte alle domande più frequenti sulle elezioni comunali:

Qual è la data delle elezioni? Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno a Caltanissetta le elezioni amministrative, in contemporanea alle elezioni europee.

Si potrà votare: • sabato 8 giugno dalle ore 15.00 alle ore 23.00; • domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00. L’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative si terrà, sempre su doppia giornata di voto, domenica 23 giugno 2024, dalle ore 7.00 alle 23.00, e lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 7 alle 15.

Il voto è un obbligo di legge? No. In Italia il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l’art. 48 della Costituzione italiana “Il suo esercizio è dovere civico”.

Chi può votare? Sono chiamati al voto tutti i cittadini residenti nel Comune di Caltanissetta che al momento delle elezioni avranno già compiuto il 18° anno di età e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Quali documenti si devono portare al seggio elettorale per essere ammessi al voto? Per votare alle elezioni i cittadini devono presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un valido documento di riconoscimento.

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto? Per il rinnovo della tessera elettorale è necessario recarsi personalmente o per mezzo di persona munita di delega (Modulo istanza rilascio tessera elettorale) all’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta in Corso Umberto 134. È opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione.

Gli uffici sono aperti lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e per tutta la durata delle operazioni di voto in precedenza indicati. Per ulteriori informazioni clicca qui Si può votare anche con un documento di identità scaduto? Sì, purché provvisto di foto che assicuri la precisa identificazione dell’elettore e a condizione che la sua validità non sia scaduta da oltre tre anni.

Quali sono gli altri documenti validi per l’identificazione? Secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno, oltre ai documenti di identità rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi anche: • le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; • le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore.

Se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L’attestazione a cui ci si riferisce avviene con l’apposizione della firma del componente del seggio che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale.

È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori? No. Il diritto di voto si esercita nella sezione elettorale del Comune di residenza nel quale si è iscritti come elettori e, nello specifico, in quella indicata nella tessera elettorale

Per gli elettori non deambulanti è stata disposta una specifica sezione diversa da quella di appartenenza

Gli studenti o i lavoratori fuori sede possono votare in un Comune diverso da quello di residenza? No. Per le elezioni amministrative non è previsto il voto al di fuori del proprio Comune di residenza. Per esercitare il diritto al voto è necessario recarsi in presenza nella sezione indicata nella propria tessera elettorale. Lo studente fuori sede non può votare per le elezioni comunali, mentre potrà accedere al voto delle consultazioni europee qualora avesse fatto apposita richiesta entro il 5 maggio 2024 in concomitanza di specifici requisiti.

Non è prevista nessuna disciplina per il lavoratore lontano dal proprio comune di residenza e domiciliato nel territorio italiano. I cittadini stranieri possono accedere al voto per le elezioni comunali? Sì. Sono ammessi al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale anche i cittadini di uno Stato estero dell’Unione Europea residenti a Caltanissetta se, oltre a possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, hanno precedentemente inoltrato apposita istanza entro il 30 aprile 2024.

Si può votare anche a domicilio? Sì. Il voto a domicilio è riservato esclusivamente agli elettori affetti da gravissime infermità e impossibilitati a lasciare la propria abitazione che, fra il 30 aprile e il 30 maggio 2024, abbiano fatto pervenire al Comune un’apposita richiesta, comprensiva di documenti rilasciati dall’ASP.

Quali sono le modalità di espressione del voto? La scheda per l’elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome e il nome, il cognome e l’iniziale del nome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima.

Cosa succede se due candidati hanno lo stesso cognome? In caso di identità di cognome tra candidati appartenenti alla stessa lista, deve scriversi sempre il cognome e il nome o il cognome e l’iniziale del nome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono vietati altri segni o indicazioni. Si può votare usando un soprannome o solo una parte del cognome? Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L’indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

È inefficace la preferenza per il candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato. Nel caso in cui vengano date tre o più preferenze il voto è valido? No. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati consiglieri di una medesima lista, si intende votata solo la sola lista e il candidato sindaco cui è collegata, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

Il segno va indicato nel contrassegno di lista o basta il nome e cognome del candidato? Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati compresi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

Cosa succede se scrivo il nome di un candidato consigliere che appartiene a una lista diversa rispetto a quella votata? Risulta inefficace la preferenza per un candidato consigliere se il nome dello stesso è riportato di fianco al contrassegno di una lista in cui non è compreso. Resta valido solo il voto per la lista e per il candidato sindaco collegato.

Si può votare soltanto per il candidato Sindaco? Sì. È possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

5 Si può votare per il candidato sindaco e per i consiglieri di una delle sue liste collegate? Sì. Ciascun elettore può, con un unico voto, esprimere la propria preferenza per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco collegato.

È possibile scrivere contestualmente, di fianco al contrassegno della lista alla quale appartengono, il nome e il cognome (o solo quest’ultimo) di uno o due candidati consiglieri di genere diverso. Si può votare per il candidato sindaco e per il/i consigliere/i appartenente/i ad una lista differente (Voto disgiunto)? Sì. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Quest’ultimo caso è il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

Quanti voti di preferenza si possono esprimere per i consiglieri? È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il nome e il cognome o solo quest’ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista (o viceversa), pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi di tracciare un segno sul simbolo della lista. I due candidati scelti devono appartenere obbligatoriamente alla stessa lista.

Ulteriori dettagli ed esempi sulla modalità di espressione del voto, sono consultabili alle pagine 64 e seguenti della Pubblicazione n.3 della Regione Siciliana consultabile al seguente link: Layout 1 (regione.sicilia.it) Quando avverrà lo spoglio? Lo spoglio delle elezioni europee avverrà dopo le 23.00 di domenica 9 giugno, mentre quello relativo alle elezioni comunali comincerà a partire dalle ore 15.00 di lunedì 10 giugno. Per quanto riguarda l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco, lo spoglio inizierà alle ore 15.00 di lunedì 24 giugno.