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Caltanissetta, mutuo stipulato da giovane coppia dichiarato nullo per violazione delle norme sul limite di finanziabilità

Redazione

Caltanissetta, mutuo stipulato da giovane coppia dichiarato nullo per violazione delle norme sul limite di finanziabilità

Mar, 12/07/2022 - 22:11

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Con un importante pronuncia il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato nullo un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa stipulato da una giovane coppia assistita dall’Avvocato Gaetano G. Centorbi del Foro di Caltanissetta.

Così ha deciso il Dott. Marcello Testaquatra con Sentenza n. 449/22 emessa in data 15/06/22 in materia di limite di finanziabilità del mutuo fondiario.

La decisione è stata adottata all’esito del giudizio civile intentato da una coppia nissena in gravi difficoltà economiche che, dopo aver stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa, opponendosi al precetto, hanno chiesto, inter alia, la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità da parte della Banca poiché contratto in violazione delle norme T.U.B. (Testo Unico Bancario) e delle disposizioni regolamentari.

Il giudice ha applicato l’art. 38 del T.U.B. che prevede un limite di finanziabilità pari all’80% (rapportato al valore dell’immobile su cui è iscritta l’ipoteca o sulle opere eseguite sullo stesso), oltre il quale la banca non può erogare il finanziamento.

Nel caso di specie il mutuo in esame non è apparso: “… coerente e rispettoso del dato normativo di riferimento posto che, anche in presenza di garanzie alternative ed a prescindere da una valutazione sulla loro idoneità ad elevare l’ammontare del finanziamento del credito fondiario al 100% del valore dell’immobili ipotecato, il finanziamento è stato comunque erogato per un ammontare ampiamente superiore al limite massimo del 100% del valore del bene ipotecato. Il valore dell’immobile sul quale è stata iscritta ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo di € 55.000,00 concesso agli attori è pari ad € 39.000,00, sicché l’importo mutuato è pari ad oltre il 140% del valore dell’immobile, in violazione della normativa vigente.”

In pendenza della causa il legale nisseno aveva già ottenuto, preventivamente, la sospensione del titolo e della procedura esecutiva.

All’esito della causa, il Dott. Marcello Testaquatra, conformandosi alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ha accolto l’opposizione al precetto ribadendo il principio secondo cui il superamento del limite di finanziabilità di cui al II comma dell’art. 38 del Testo citato, produce la nullità del mutuo fondiario.

Il Giudice, infine, oltre a dichiarare la nullità del contratto di mutuo e della concessione di ipoteca, ha condannato la società di recupero crediti, che ha agito in rappresentanza di un noto Istituto di Credito, al pagamento delle spese di giudizio liquidate, per la parte ammessa al gratuito patrocinio, in favore dell’Erario in € 6.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., se dovuti, come per legge, ed in favore della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in € 2.091,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., come per legge.

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