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Caltanissetta. Corte di Appello conferma annullamento cartella di pagamento riferita a canoni per l’attività mineraria di estrazione di cava

Redazione 1

Caltanissetta. Corte di Appello conferma annullamento cartella di pagamento riferita a canoni per l’attività mineraria di estrazione di cava

Gio, 26/06/2025 - 15:11

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CALTANISSETTA. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato l’annullamento di cartella di pagamento relativa a canoni per l’attività mineraria di estrazione di cava. Nel 2018, la Società Riscossione Sicilia s.p.a. ingiungeva ad una cooperativa nissena il pagamento del canone di produzione per l’attività mineraria di estrazione di cava relativo all’anno 2013.

Avverso la detta cartella la cooperativa, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo l’annullamento della cartella impugnata poiché il pagamento richiesto dall’amministrazione regionale era stato quantificato sulla base di quanto disposto dal D.A. 171/2014, decreto annullato dal T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza n. 1275/2015.

Con sentenza del 2021, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Piazza, il Tribunale di Caltanissetta accoglieva l’opposizione proposta dalla cooperativa ed annullava la cartella di pagamento emessa dall’Ente Riscossore.

Nondimeno, l’Assessorato Regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ritenendo erronea la sentenza resa dal Tribunale, proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Nell’ambito di tale giudizio di appello gli avv.ti Rubino e Piazza rilevavano l’infondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione Regionale, ribadendo l’illegittimità della pretesa impositiva ingiunta alla propria assistita.

Ebbene, con sentenza del 25 giugno 2025, aderendo alle tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Piazza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dall’amministrazione regionale, osservando che, nel caso di specie, la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di canone per l’estrazione di materiale di cava era stata effettuato sulla base del citato D.A. n. 171/2014, dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo, in quanto, ai fini della determinazione del canone, faceva riferimento alla quantità di “materiale” estratto e non al “minerale” estratto.

Con la predetta pronuncia, inoltre, la Corte di Appello di Caltanissetta ha altresì osservato che anche il successivo intervento legislativo della Regione Siciliana è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione dei principi della capacità contributiva, nella parte in cui, la determinazione del canone era stata commisurata sulla base della superficie e dei volumi autorizzati.

Pertanto, la Corte di Appello di Caltanissetta ha stabilito che il canone di produzione per l’annualità 2023 deve essere determinato sulla base del minerale effettivamente estratto in applicazione del principio di equità fiscale e nel rispetto della normativa vigente, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata annullata la cartella pagamento emessa nei confronti della cooperativa nissena, la quale, pertanto, non dovrà corrispondere le somme richieste.