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Rassegna Stampa, Caltanissetta: condominio moroso, pignorato conto corrente comune

Vincenzo Pane - La Sicilia

Rassegna Stampa, Caltanissetta: condominio moroso, pignorato conto corrente comune

Gio, 10/06/2021 - 11:23

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È possibile procedere al pignoramento di un conto corrente condominiale pur senza avere prima individuato (procedura di escussione) eventuali casi di residenti morosi.

Un dato che sembra emergere da un caso finito davanti al giudice civile Gaetano Mario Pasqualino – forse tra i primi del genere discussi a Caltanissetta – il quale ha dato l’ok al pignoramento del conto corrente di un condominio del capoluogo nisseno, accogliendo la richiesta di due professionisti – assistiti dall’avvocato Antonio Sapienza – che avevano curato i lavori per il rifacimento del prospetto. Lavori che non erano stato saldati dal committente.

Di contro il condominio in questione, assistito dall’avvocato Vincenza Eliana Cammalleri, aveva chiesto la sospensione del pignoramento in quanto, per toccare le somme del conto bisognava prima individuare eventuali condòmini morosi.

Una questione delicata sulla quale, tra le altre cose, al momento non si è pronunciata nemmeno la Cassazione. A favore della tesi della possibilità di eseguire il pignoramento si era pronunciato il Tribunale di Milano ed è proprio a tale sentenza che l’avvocato Sapienza ha fatto riferimento nel chiedere l’accoglimento della propria richiesta, mentre altre sentenze si erano pronunciate in senso opposto, come fatto rilevare dall’avvocato Cammalleri.

Così ha scritto il giudice nel proprio provvedimento: «La disposizione in esame non preclude, tuttavia, al creditore del condominio di agire in via esecutiva per la soddisfazione del credito vantato sul conto corrente condominiale, atteso che il patrimonio del condominio deve essere tenuto separato da quello dell’amministratore e dei singoli condomini, sicché i contributi versati dai singoli partecipanti si confondono con le altre somme già presenti sulla provvista e vanno a integrare il saldo attribuibile al condominio.

Come precisato dalla parte opposta, il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è, infatti, legittimamente diretto a soddisfare in via esecutiva l’obbligazione per l’i n t ero gravante sul condominio e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione, il quale è posto a presidio soltanto dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli proprietari esclusivi.

Il creditore, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, può, pertanto, pignorare immediatamente il relativo conto corrente benché questo sia alimentato solo dai versamenti di alcuni condòmini, posto che il condominio è un’entità distinta dai condomini che vi partecipano e, di conseguenza, le somme di denaro che l’a m m i n i s t r a t ore gestisce sono imputabili a questo “soggetto collegiale” e non ai condòmini».

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