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Docente ha ottenuto trasferimento nel proprio Comune di residenza per fare il consigliere comunale.

Redazione 1

Docente ha ottenuto trasferimento nel proprio Comune di residenza per fare il consigliere comunale.

Mar, 25/06/2019 - 14:24

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Docente ottiene trasferimento da Pistoia nel proprio comune di residenza dove esplica la sua attività di consigliere comunale. E’ stato il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, a dare ragione alla ricorrente, obbligando il MIUR a trasferire la docente presso l’ambito provinciale di Agrigento, nel proprio comune di residenza dove esplica la sua attività di consigliere comunale, affermando che la procedura di mobilità a.a. 2016/17 è illegittima in quanto ha dato la possibilità a docenti con un punteggio bassissimo in assegnazione provvisoria di essere assunti con formula definitiva, in spregio all’unico criterio che dovrebbe disciplinare le procedure di mobilità, ovvero quello meritocratico. Il giudice, dott. Francesco Baracca, ha infatti accolto in toto la tesi difensiva dei legali Ribaudo e Carità accogliendo totalmente il ricorso e ritenendo nel caso di specie di dover trasferire la professoressa nel proprio comune di residenza, stante che nell’ambito agrigentino erano stati assunti, a causa di un sistema ministeriale del tutto erroneo e privo di logica, docenti con un punteggio di gran lunga inferiore a quello in possesso della docente. L’organo giudicante, con sentenza, ha pertanto disposto l’erroneità di un sistema ministeriale che disciplina le procedure di mobilità. Secondo il giud. Baracca, infatti, il sistema delle fasi così strutturato ha portato a una serie di illegittimità in quanto ha “avvantaggiato” docenti con un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a coloro che avevano un punteggio maggiore. E’ chiaro, pertanto, che trattandosi di un concorso per occupare posizioni lavorative nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, non si può derogare al principio meritocratico: una disapplicazione di esso, comporterebbe una chiara violazione dell’art. 97 della Costituzione. Dunque, la docente è stata trasferita da Pistoia nel proprio paese di residenza di Cammarata dove è consigliere comunale. I legali si ritengono soddisfatti del risultato ottenuto per aver garantito alla ricorrente di potersi trasferire nel proprio comune di residenza. Concludono inoltre dicendo che: “E’ illegittima ed irragionevole la disciplina delle procedure di mobilità come regolamentate dell’ordinanza del MIUR. Appare di tutta evidenza, infatti, che l’unico criterio che debba regolamentare le stesse sia quello del principio meritocratico. Da ciò ne discende la palese illegittimità dell’ordinanza riferita all’anno accademico 2016/17 la quale ha permesso a docenti, in assegnazione provvisoria e con un punteggio bassissimo, di essere assunti in via definitiva nelle scuole in cui altri avevano diritto di essere trasferiti in quanto avevano un punteggio di gran lunga superiore. Contenti, pertanto, sia che la giustizia abbia permesso di sanare le illegittimità dell’ordinanza suddetta, ma soprattutto di aver permesso alla nostra assistita di essere trasferita in via definitiva in una delle scuole del proprio comune di residenza dove potrà contribuire a rappresentare i propri cittadini in virtù della sua carica di consigliere comunale”.

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