SAN CATALDO. Regolamentazione della movida notturna nel territorio comunale di San Cataldo. E’ quanto ha fatto il sindaco con un’ordinanza allo scopo di tutelare l’ambiente esterno e abitativo dalle emissioni sonore derivanti da attività che impiegano sorgenti sonore. Il tutto per provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni e per rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche lavorative. Da qui una serie di misure per il contenimento del disturbo derivante da sovraesposizione acustica, stabilendo gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi e le modalità di somministrazione delle bevande alcoliche. Pertanto, nelle more dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e della rivisitazione del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, l’ordinanza ha stabilito gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il periodo estivo a far data dal primo luglio al 30 settembre dalle 05,00 alle 02,00 e per l’orario invernale dal 1° ottobre al 30 giugno dalle 06,00 all’01,00. La disciplina degli orari di inizio e fine di emissione di suoni e la diffusione di musica, sia all’aperto che al chiuso, riguardanti i pubblici esercizi nonché da altri soggetti che hanno avviato intrattenimenti musicali in appositi spazi autorizzati prevede che gli intrattenimenti svolti all’esterno dei Pubblici Esercizi , nell’ambito della stessa sede fisica [Piazza,Parco, Villa, slargo, marciapiedi, etc],sia dall’esercente che da qualsiasi altro soggetto , devono essere organizzati per un numero massimo complessivo di due a settimana, con l’obbligo di terminare inderogabilmente alle ore 24,00 per gli intrattenimenti e 0,30 per il tempo necessario alla pulizia e sistemazione delle attrezzature; gli intrattenimenti devono essere comunicati, indicando il calendario degli stessi e trasmessa al competente ufficio di P.M. almeno 15 giorni precedenti dall’evento. E’ fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi e altri soggetti di osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni indicate rispettando rigorosamente il contenimento delle emissioni sonore e comunque di non superare i valori minimi di 70(dB) fino alle ore 22,00 ed i 60(dB) dopo le ore 22,00 e fino cessata attività delle ore 24,00 munendosi ed esibendo alle forze dell’ordine, in caso di loro intervento, della necessaria documentazione comprovante il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore anche con l’installazione di “limitatori di pressione sonora omologati”. Dovranno anche essere prevenuti o impediti nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree interessate all’intrattenimento, richiedendo, se necessario, l’intervento delle forze dell’ordine. Dovranno essere raccolti i rifiuti, a fine serata, nelle aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze , nel rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata rispettando la normativa vigente in materia di somministrazioni di alcolici, ed in particolare vietando la vendita in bottiglie di vetro o di latta, se il consumo avviene su area pubblica poiché determina l’abbandono di numerosi contenitori vuoti, spesso successivamente frantumatiLe sanzioni previste vanno da 1.032,00 a 10.329,00 euro per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza o in mancanza del limitatore di decibel o in assenza della designazione del responsabile del suono, da 516,00 a a 5.164,00 euro nei casi di superamento dei limiti di emissione sonore previste dalla ordinanza, da € 154,94 a € 1.032,91 per la trasgressione relativa alle violazioni previste dall’art.8 (orario di attività Pubblici Esercizi), da 2500,00 a € 15.000,00 e la chiusura dell’esercizio a chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione quando richiesta, ovvero senza segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, da € 25,00 a € 500,00 limitatamente alle infrazioni per la vendita di bevande in bottiglie e lattine oltre le ore 22,00, per il mancato rispetto degli orari delle attività commerciali su aree pubbliche; per il mancato rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni per la mancata esposizione del cartello indicante l’orario di apertura e chiusura delle attività commerciali.

