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Mussomeli, contrada Mappa impianto eolico ricorso CGA

Carmelo Barba

Mussomeli, contrada Mappa impianto eolico ricorso CGA

Gio, 25/05/2017 - 07:00

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MISSOMELI –  Con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha  condannato seppure in minima parte l’Assessorato Regionale  al risarcimento dei danni cagionati alle ditte appellanti (ma ha respinto l’appello sotto i rimanenti profili), cala definitivamente il sipario sulla vicenda iniziata nel 2008, quando si voleva realizzare un mega impianto eolico in contrada Mappa. Un progetto imponente, “Connotato –scrive il CGA- dalla previsione di 36 torri da 3 MW ciascuna, alte metri 80 al mozzo e di altezza complessiva di mt. 125 ciascuna”. In altri termini una foresta eolica, che tuttavia non ottenne il benestare dal punto di vista ambientale da parte degli organi competenti e che diede origine ad un lungo contenzioso con un primo ricorso al T.A.R. notificato il 18 gennaio 2011 da  Api Nova Energia e Novawind Sicilia. In pratica la a Api Nova Energia s.r.l. (a cui poi subentrò Novawind), aveva presentato un’istanza all’Assessorato regionale il 29 settembre 2008, per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico da 108 MW da realizzarsi a Mappa, e delle relative opere di connessione. All’avverso parere della Sovrintendenza emesso il 31 agosto 2009 (e che secondo la ditta doveva essere rilasciato entro il 28 marzo), fece seguito un primo ricorso, confermato in appello, e il parere fu annullato “Per incompetenza assoluta della Soprintendenza a esprimersi al di fuori della conferenza di servizi”. La mancata convocazione della conferenza dei servizi, provocò da parte delle società interessate la richiesta di risarcimento dei danni subiti “In conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 29 settembre 2008”.  Le ricorrenti il 6 giugno 2015 depositavano infine una memoria recante la definitiva quantificazione del danno a loro parere subito: a) Euro 142.207,00, così suddivisa: 4.000,00 per gli oneri di acquisto e mantenimento dei diritti di opzione sui terreni sui quali dovrebbe sorgere l’impianto; 10.125,00 per il costo delle fideiussioni rilasciate in favore di Terna s.p.a.; 36.000,00 per il mantenimento della struttura organizzativa deputata alla realizzazione del progetto; € 92.082,00 per i costi giudiziari;  b) per l’ipotesi dell’annullamento del diniego di autorizzazione:  b1) se la Novawind Sicilia dovesse decidere di realizzare comunque l’impianto, la Regione dovrebbe risarcire, oltre al danno sopra quantificato, le seguenti ulteriori somme: Euro 321.284.880,00 pari al valore dei certificati verdi che la ricorrente avrebbe avuto diritto a conseguire nel caso di tempestiva autorizzazione e allaccio dell’impianto al dicembre del 2010; Euro  32.890.600,00 per il mancato conseguimento del reddito netto derivante dalla tempestiva messa in esercizio dell’impianto; b2) se, invece, la Novawind Sicilia dovesse desistere dall’iniziativa, oltre ai danni indicati alla società spetterebbe il rimborso di tutti gli oneri inutilmente sostenuti per la presentazione ed istruzione del progetto pari ad euro 595.971,15, negli oneri istruttori pari ad euro 121.916,96 e, infine, nelle spese vive affrontate durante l’iter procedimentale, pari ad € 12.405,98; c) oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria. Ricorsi che non si fermarono, ma il Tar respinse tali richieste, decisione confermata in appello, mentre è stata “riformata la pretesa risarcitoria del privato, la quale, già disattesa dal T.A.R., deve trovare invece accoglimento rispetto alle pur limitate poste”. Il CGA in pratica nello stigmatizzare i tempi decisamente troppo lunghi del procedimento (la prima conferenza di servizi che negò il provvedimento di autorizzazione unica fu convocata soltanto il 13 marzo 2014, ovvero 5 anni dopo l’avvio della pratica da parte della Api Nova Energia Srl, pratica che, al contrario, avrebbe dovuto concludersi nel termine di 180 giorni). Quindi il CGA riconosce soltanto, il risarcimento di una somma pari ai due terzi degli importi in discussione (€ 4.000,00 e € 10.125,00), quale “risarcimento da riconoscere al privato”, per gli oneri di acquisto e mantenimento dei diritti di opzione sui terreni sui quali dovrebbe sorgere l’impianto e per il costo delle fideiussioni rilasciate in favore di Terna s.p.a.  (di Roberto Mistretta)

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