Salute

Stop della Cassazione alla chiusura dell’imam di Torino nel Cpr di Caltanissetta

Redazione

Stop della Cassazione alla chiusura dell’imam di Torino nel Cpr di Caltanissetta

Mer, 04/03/2026 - 19:32

Condividi su:

Sono i giudici a valutare se il trattenimento nel Cpr di uno straniero che ha chiesto asilo politico è giustificato o no. Con una sentenza di 44 pagine vergate in punta di diritto la Cassazione traccia un confine netto fra i limiti e le competenze di magistratura e autorità amministrative. La Suprema Corte è intervenuta sul caso di Mohamed Shahin, l’imam torinese raggiunto da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi perché considerato “pericoloso”. Il predicatore, che nel frattempo aveva presentato domanda di protezione internazionale sostenendo che se fosse tornato in Egitto avrebbe rischiato la vita in quanto oppositore del regime, era stato portato nel Cpr di CALTANISSETTA ma era tornato libero il 15 dicembre su ordine della Corte d’appello di Torino. Contro la decisione dei giudici piemontesi l’Avvocatura dello Stato ha presentato un ricorso che è stato respinto. E Shahin, che è assistito dagli avvocati Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama, segna un punto a proprio favore. Gli ermellini hanno confermato le valutazioni della Corte d’appello, secondo cui molti elementi portano a concludere che l’imam, a Torino, è considerato un “uomo di pace e integrazione” impegnato in diverse attività in ambito sociale e culturale. Poi si sono spinti più in là. Dopo una lunga analisi delle leggi italiane e della giurisprudenza comunitaria hanno osservato che, in Europa, “le autorità nazionali possono trattenere un richiedente protezione internazionale solo dopo aver verificato, caso per caso, se il trattamento sia proporzionato”, e che la normativa “impone” al giudice una “valutazione autonoma”. Se è vero che l’espulsione è un “atto di alta discrezionalità tecnica” che rientra nelle prerogative del Ministero, è altrettanto vero, secondo la Cassazione, che non si possono mettere argini “alla verifica giudiziale”, visto che l’ingresso nel Cpr incide sulla libertà personale. L’Avvocatura Generale ha obiettato che è un controsenso permettere a un soggetto “pericoloso” di circolare liberamente, ma la Cassazione ha respinto questa tesi: proprio la delicatezza della situazione, e l’alternativa secca ‘trattenimento sì o trattenimento no’, richiede “un controllo ancor più penetrante sull’adeguatezza della misura” da parte del giudice. Anche perché – e qui arriva la frecciata della Corte – “il legislatore lo ha privato a monte della possibilità di valutare e applicare misure alternative meno gravose, in spregio al principio di proporzionalità”.

banner italpress istituzionale banner italpress tv