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Capaci bis, Cassazione: “Falcone nemico di sempre, era l’obiettivo di cosa nostra”

Redazione 2

Capaci bis, Cassazione: “Falcone nemico di sempre, era l’obiettivo di cosa nostra”

Ven, 16/09/2022 - 22:28

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“La tempistica e le finalità della missione romana, inizio esecutivo della ‘guerra allo Stato’ dopo il conclamato insuccesso del tentativo di affossare in Corte di Cassazione ‘il maxiprocesso’, escludono la ragionevolezza di ogni dubbio circa il fatto che il principale obiettivo della stessa, quantomeno nella deliberazione iniziale, fosse proprio Giovanni Falcone, il nemico di sempre di ‘Cosa Nostra’, la cui attività era stata dal magistrato contrastata efficacemente prima a Palermo e poi a Roma, al Ministero della Giustizia”.

E’ quanto scrivono i giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 14 giugno scorso con cui hanno confermato gli ergastoli per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello nel processo Capaci bis.

I supremi giudici con la sentenza avevano rigettato i ricorsi degli imputati e confermato anche l’assoluzione per Vittorio Tutino accogliendo in toto quindi la sentenza della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020.

Anche in primo grado, nel 2016, quattro dei cinque imputati furono condannati all’ergastolo, mentre Tutino fu assolto per non aver commesso il fatto. Per l’accusa il boss mafioso Salvo Madonia fu uno dei mandanti della strage del 23 maggio ’92 costata la vita a Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti di scorta, mentre gli altri hanno ricoperto un ruolo esecutivo, in particolare nel reperimento dell’esplosivo usato.

”La Corte nissena ha esordito spiegando che la responsabilità” di Salvatore Madonia ”non è stata affermata in considerazione della sua ‘posizione’ quale reggente del Mandamento di Resuttana ma per la accertata ed effettiva partecipazione alla riunione in cui era stata deliberata la eliminazione fisica di Falcone proposta da Salvatore Rina ed accolta dal ‘tacito consenso’ dei presenti”, scrivono i giudici.

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