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Caltanissetta, sentenza rivoluzionaria: trasferimenti “a tempo” per docenti caregiver di disabili

Redazione 2

Caltanissetta, sentenza rivoluzionaria: trasferimenti “a tempo” per docenti caregiver di disabili

Gio, 21/07/2022 - 12:53

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Una sentenza che potrebbe essere definita “rivoluzionaria” è stata emanata dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro a seguito della chiamata in causa anche di una docente difesa dall’Avv. Lucia Emanuela Guerra del Foro di Caltanissetta.

La questione ruota attorno i trasferimenti interprovinciali nel comparto scuola grazie ai benefici concessi dalla Legge 104/1992 che, nati per essere eventualmente anche “temporanei” diventano a tutti gli effetti definitivi anche a discapito di altri colleghi.

La controinteressata lamentava, tra l’altro, come fosse eccessiva la pretesa di trasferimento definitivo rivendicata dalla ricorrente per assistenza a genitore disabile che la portava dal Piemonte alla Sicilia.

I Giudici della Sez. Lav. del Trib. Caltanissetta – anche in composizione Collegiale in sede di reclamo – hanno mostrato una particolare sensibilità giuridica verso il fenomeno sociale assai diffuso negli ultimi decenni nel mondo della scuola, come denunciato dalla docente controinteressata dalla vicenda.

Non è inusuale, infatti, che molti docenti, provenienti dal Sud del Paese, scelgono di inserirsi nelle graduatorie del Nord Italia dove c’è un’elevata carenza di professionisti per poi ottenere in breve l’immissione in ruolo e chiedere il trasferimento al Sud anche con un’esperienza lavorativa quasi del tutto inesistente.

Un trasferimento che, in ragione della L. 104/1992, anche per genitore disabile, diventa definitivo in esecuzione di provvedimenti giudiziali, che statuiscono la disapplicazione dell’art. 13 punto IV del Contratto Collettivo Nazione del Lavoro – Comparto Scuola per contrasto con l’art. 33 L. 104/92, posto che il predetto art. 13 prevede piuttosto il diritto all’assegnazione provvisoria.

Il tutto in una società nella quale, dato l’aumento della probabilità di vita, è frequente la presenza di genitori anziani in famiglia che necessitano di cure.

“Tale fenomeno – ha spiegato l’avvocato Lucia Guerra – importa che i docenti con diritto di precedenza per genitore disabile scavalcano nella GAE anche i docenti con diritto all’immissione in ruolo per merito, in uno scenario, specie al Sud d’Italia, dove le nuove assunzioni avvengono con molte difficoltà per carenza di posti disponibili.

Ora, in un panorama giurisprudenziale così consolidato, il Tribunale di Caltanissetta ha bilanciato – almeno parzialmente – le ragioni dell’assistenza alla grave disabilità con le ragioni del diritto all’immissione in ruolo”.

Il Giudice del lavoro ha così motivato: “(…) Il riconoscimento in questa sede di un diritto al trasferimento definitivo avvalendosi della priorità legata al riconoscimento dell’art. 33, L. n. 104/92, travalica in modo ingiustificato le funzioni e le esigenze di assistenza della persona disabile. Infatti, gli interessi del datore di lavoro ed anche dei controinteressati non possono essere sacrificati per le ragioni di carattere sistematico ed ordinamentali, oltre che sostanziali, in termini tali da eccedere le suddette finalità”.

Sulla base anche di tale assunto, il Giudice adito ha statuito il principio di diritto in forza del quale ha ordinato all’Ufficio Scolastico competente di riconoscere in favore della docente che assiste il genitore disabile, il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92, disponendone il trasferimento esclusivamente fino a quando sussisteranno le esigenze di accudimento del genitore, soggetto con handicap in situazione di gravità, escludendo il trasferimento definitivo e modificando, per ciò solo, il precedente orientamento giurisprudenziale.

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