“L’esistenza di un ‘sistema Montante’ non e’ suscettibile di essere declinata unicamente in termini di associazione per delinquere. Vi e’ dunque necessita’ che il giudice del rinvio fornisca risposta adeguata ai salti logici, ovvero agli indistinti automatismi che si sono sopra evidenziati, all’esito di siffatta libera disamina stabilendo quindi se il menzionato sistema Montante si sia strutturato sotto forma di associazione ex art. 416 codice penale e, in caso di risposta affermativa, quale sia stata la sua effettiva estensione”. E’ quanto scrive la Cassazione – confermando al contempo l’esistenza di un ‘sistema’ – nelle motivazioni della sentenza con la quale ha annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Caltanissetta l’ordinanza relativamente al reato di associazione a delinquere, contestato all’ex leader di Sicindustria Antonello Montante, arrestato nell’ambito dell’operazione della Squadra mobile del maggio scorso “Double Face”. A presentare ricorso erano stati i difensori di Montante, Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto. Stesse motivazioni anche per il colonnello dei carabinieri Giuseppe D’Agata, assistito dall’avvocato Mario Brancato. Attualmente Antonello Montante e altri cinque imputati, sono sotto processo, con il rito abbreviato, davanti al Gup di Caltanissetta, Graziella Luparello. La Cassazione nelle 29 cartelle riporta la valutazione di un Montante quale “ideatore e realizzatore di quello che si e’ visto essere stato definito un vero e proprio “sistema”, a significare cioe’ l’assoluta centralita’ dell’azione dell’odierno ricorrente, in grado di creare dal nulla un’allarmante e pervasiva rete illecita, giunta a penetrare non solo nei vertici delle forze dell’ordine in ambito locale, ma anche a livelli apicali di organismi istituzionali operanti a livello centrale”. Di piu’, le obiezioni della difesa, per i giudici, “non pongono certo in discussione i diffusamente argomentati tentativi di inquinare e depistare le indagini” posti in essere da Montante una volta venuto a conoscenza dell’esistenza delle stesse: “Il che vale a connotare ulteriormente in senso marcatamente deteriore la personalita’ del prevenuto, viepiu’ contribuendo a rafforzare il concreto pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tenore, anche alla luce della consuetudine di Montante, rimarcata dal gip nel proprio provvedimento, ‘di finanziare le campagne elettorali di esponenti politici di diversi schieramenti per potere avere sempre un punto di riferimento in soggetti chiamati a rivestire incarichi di governo’, cosi’ ponendo le premesse per il dispiegarsi della propria azione corruttiva”.
Sistema Montante, le motivazioni della Cassazione: “Allarmante rete illecita”
Gio, 07/03/2019 - 18:20
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