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Caltanissetta Protagonista, interrogazione di Petrantoni sui dissuasori di transito automatici

Redazione

Caltanissetta Protagonista, interrogazione di Petrantoni sui dissuasori di transito automatici

Sab, 15/09/2018 - 09:53

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CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il sottoscritto Salvatore Petrantoni, consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista, Premesso che
il Comune di Caltanissetta con Ordinanza dirigenziale n° 246 del 07/09/2018, dispone l’attivazione dei dissuasori di transito automatici nei seguenti n. 3 varchi:
Corso Umberto angolo corso Vittorio Emanuele; via Giacomo Matteotti; corso Umberto
angolo via Re D’Italia; collegati ad impianti luminosi che segnalano l’attivazione o meno dei
dissuasori nell’Area Pedonale;
Atteso che all’ordinanza viene allegato il DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI DISSUASORI DI TRANSITO AUTOMATICI NEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATA (Z.T.L.) e AREA PEDONALE (A.P.).
Considerato che
appare evevidente che i due atti sono subordinati ad un atto normativo superiore quale è il
Codice della Strada
– all’Art. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli in uso alle persone disabili, che recita
testualmente:
L’utilizzo del contrassegno consente alla persone titolate di circolare:

nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e taxi;
-nelle aree pedonali, ad eccezione che non sia imposto un divieto con relativa
segnaletica stradale;
-nei casi di sospensione della circolazione per limitazione dettata da motivi di sicurezza
pubblica e inquinamento;
sostare:
-negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
-nella aree disciplinate a Zona a Traffico Limitato;
-nelle aree di parcheggio determinato;
-nella zone di divieto o di limitazione di sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio alla
circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto la segnaletica di rimozione forzata;
-nelle aree dei parcheggi disciplinate a disco orario e pagamento.
– e nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici.”
all’art.11comma 3. si legge
“La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree
pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285,
qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1’espletamento di
servizi di trasporto di pubblica utilità.”
Atteso che anche se ci fosse, la remota la possibilita di derogare le norme del C.d.S. sopracitate, sarebbe assurdo e oltraggioso per la dignita’ della persona diversamente abile non concedere la possibilità di utilizzare l’Area Pedonale (C.so Umberto I) e le strade vicinali come la Via G.Matteotti, ove tra l’altro, nello storico palazzo Moncada sono ubicate strutture come un Teatro, un Cinema, e un Bar.
Interroga la S.V.
– ad adoperarsi nel modificare / correggere con particolare celerita’ il disciplinare per la
gestione dei dissuasori di transito.

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